Il MIM ha diramato la nota 8446 del 3/12/2024 riguardanti istruzioni operative per le scuole sulle misure per il monitoraggio dei contratti per supplenze brevi e saltuarie.
Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, sia per il conferimento di dette supplenze, sia per le modalità di pagamento delle somme spettanti, il Ministero conclude spiegando che per monitorare i livelli di spesa di ciascuna istituzione scolastica è rilevante per il dirigente scolastico disporre di elementi utili che consentano di seguire l’andamento del fenomeno delle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, il Ministero fa sapere di essere impegnato nello sviluppo di un sistema da mettere a disposizione di tutti i dirigenti scolastici che consenta loro di monitorare la spesa autorizzata dalla scuola per tali contratti, del suo trend con riferimento a specifici parametri (ad esempio, il livello medio dei contratti stipulati per territorio di riferimento/per tipologia di scuola/per tipologia di personale), nonché le tempistiche previste dalle disposizioni contenute dal D.P.C.M. 31/08/2016.
Con riferimento alla nota, è fortemente critica la FLC CGIL, che così scrive:
"La nota, pur richiamando contenuti noti e normativa da tempo in vigore tuttavia, in alcuni passaggi, denota un tono più minaccioso che esplicativo e di supporto alle operazioni di monitoraggio dei contratti delle supplenze brevi e saltuarie. In special modo quando, richiamando la necessità di un contenimento della spesa, sottolinea, in modo del tutto ridondante, il rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa che sempre i dirigenti scolastici devono perseguire. Sul punto riteniamo inoltre che la nota non sia così conseguente rispetto alla premessa la quale correttamente definisce le supplenze brevi e saltuarie lo strumento per assicurare la continuità del servizio educativo e la garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato per poi richiamare solo procedure di contenimento della spesa.
Le modalità comunicative dal carattere intimidatorio vengono accentuate nel passaggio in cui si richiama l’azione dirigenziale volta ad assicurare il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure, pena un riflesso non solo in termini di responsabilità (civile, penale, amministrativa), ma anche sotto il profilo della valutazione della complessiva attività amministrativa. Anche il comma 3 sul ruolo dei revisori dei conti denota la stessa accentuazione intimidatoria.
La nota, pur richiamando la possibilità di ricorrere alle supplenze per il personale docente nel primo giorno di assenza a tutela della garanzia dell'offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, non fa menzione della stessa possibilità prevista per le stesse ragioni nel caso di assenza del collaboratore scolastico. Non viene ricordata la deroga prevista dalla nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 che prevede anche per i collaboratori scolastici la nomina del supplente prima dei sette giorni.
In generale la nota non contiene nessuna azione di semplificazione delle procedure previste per la nomina dei supplenti e non è di nessun supporto alle scuole nelle richiamate procedure, anzi introduce nuove ulteriori appesantimenti. Inoltre nella nota non si fa nessun cenno né si prende alcun impegno relativo alla garanzia della tempestività dei pagamenti delle supplenze".