È in vigore dal 20 ottobre scorso il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni.
L'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone infatti che "Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo".
A seguito della novellata disciplina dell’istituto introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche.
Tra queste, è di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio.
In ragione di ciò, l'ANAC comunica che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.