Il Mef ha trasmesso la nota prot. n. 32509 del 6/04/2016, contenente le risposte ad alcuni quesiti riguardanti i contratti di attribuzione di ore eccedenti l'orario obbligatorio d'insegnamento, che, come sappiamo, sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile delle Ragionerie territoriali dello Stato.
Dopo un articolato excursus normativo, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene di privilegiare l'interpretazione di alcune Ragionerie territoriali, secondo la quale le ore eccedenti,ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, escludendo dunque i mesi di luglio e agosto.
Tale interpretazione, a detta della Ragioneria, si rivela:
- conforme al dettato normativa sia di rango costituzionale sia primario e secondario;
- non contraria alla giurisprudenza;
- maggiormente in linea con le direttrici della recente legge 13.7.2015 n. 107, cd. buona scuola e con le modalità di composizione di posti e cattedre (dall'applicazione delle quali scaturiscono le ore eccedenti);
- rispettosa dell'obbligo di rigorosa e corretta gestione delle risorse pubbliche disponibili.
Secondo la RGS, interpretazioni diverse appaiono, al contrario, suscettibili di ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale (una stima sommaria potrebbe ammontare fino a 20 milioni di oneri aggiuntivi), attualmente privi della nccessaria copertura finanziaria e, in definitiva, costitutivi di danno erariiale.
Fortemente critica la Flc Cgil: "Si tratta di un'interpretazione fallace del CCNL vigente sostenuta dal MEF ai soli fini del contenimento della spesa pubblica. [...] Secondo il dettato contrattuale il pagamento delle ore eccedenti segue la scadenza del contratto "madre". Dunque, il pagamento degli spezzoni orari fino a 6 ore spetta fino al 31 agosto, se conferiti a personale con contratto a tempo indeterminato (in aggiunta alle 18 ore) o con contratto annuale. Solo se conferite a supplenza, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 30 giugno. In base alle norme in vigore, si tratta a tutti gli effetti di salario (a differenza di altre tipologie di ore eccedenti, es. gruppo sportivo, sostituzione colleghi assenti, ecc...), quindi, con diritto al pagamento per tutto l’anno".