Con nota prot. 1494 del 26/08/2020 il M.I. ha fornito indicazioni tecnico operative in merito al Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato.
L’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11/2020 detta le disposizioni in merito al recupero degli apprendimenti risultati non pienamente raggiunti dai singoli allievi ovvero non completamente sviluppati a causa dell’emergenza epidemiologica.
In presenza di una o più insufficienze, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno dunque predisposto, al termine dell’anno scolastico 2019-20, un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui hanno indicato, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Hanno inoltre individuato, nella medesima funzione valutativa, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, i quali hanno costituito l’oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).
Si tratta non di un mero adempimento formale, ma della necessità di garantire l’eventuale riallineamento degli apprendimenti, da raggiungere nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, stante anche il non omogeneo sviluppo, nell’anno scolastico 2019/2020, delle attività svolte attraverso la didattica a distanza.
Si tratta ora di recuperare ciò che si è inevitabilmente perso, perché un ambiente didattico virtuale, anche nelle migliori realtà, non è assimilabile alla relazione educativa in presenza nelle nostre classi.
Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal giorno 1° settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (articolo 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio.
Ciò, ovviamente, vale per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali, come previsto dai calendari regionali. Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021, lo stesso DL 22/2020, all’articolo 1, comma 9, ha destinato i risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato, per metà all’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e “per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021”. La destinazione avverrà a seguito della ricognizione dei predetti risparmi, al termine della sessione straordinaria degli esami di Stato.
I Dirigenti scolastici sono pertanto chiamati, a seguito della delibera del Collegio dei Docenti per le competenze ad esso riconosciute in materia di programmazione dell’offerta formativa e di valutazione degli apprendimenti, a definire con propri atti le procedure di espletamento delle attività di recupero e integrazione, fermo restando l’obbligo di prestazione lavorativa delle attività deliberate.
Resta inteso che, qualora non fosse possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario di cattedra spettante al singolo docente e, comunque, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato, i Dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione integrativa di istituto, attingeranno per il pagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali economie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020, sia al MOF ordinario 2020-2021. Su questi ultimi aspetti specifici, interverrà il CCNI annuale, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL vigente.