Dopo le circolari n. 17 del 10/04/2013 e n.19 del 24/04/2013, la Ragioneria Generale dello Stato torna a fornire chiarimenti su alcune disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 introdotte nella fase di conversione in legge (legge 6 giugno 2013, n.64), anche a seguito dell’avvenuta attivazione della funzionalità della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dalla stessa Ragioneria per la compilazione dell’elenco dei debiti da effettuarsi, entro il 15 settembre 2013, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7; questa disposizione prescrive che gli enti tenuti alla certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, sono tenuti a comunicare, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti alla data della comunicazione, maturati al 31 dicembre 2012, dando indicazione dei dati identificativi dei rispettivi creditori.
Tale comunicazione, limitatamente ai crediti che non siano stati oggetto di cessione o certificazione, è equivalente a certificazione del credito.
A tal fine, sulla piattaforma elettronica è stato reso disponibile, a partire dal 31 maggio 2013, una nuovo pacchetto di funzioni, denominato “Ricognizione debiti”, che permette alle amministrazioni e agli enti pubblici accreditati sul sistema di scaricare i modelli necessari per predisporre le comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione.
I modelli, debitamente compilati, debbono essere caricati sul sistema, che provvede a verificare la conformità dei dati immessi.
Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma acquista efficacia giuridica, anche i fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione delle somme per le quali la comunicazione equivale a certificazione del credito, solo dopo essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema.
Tale sottoscrizione deve essere effettuata entro il 15 settembre 2013, tuttavia gli enti possono, opzionalmente, rendere visibile il documento caricato sul sistema al titolare dei crediti anche prima che intervenga la sottoscrizione, allo scopo di recepire eventuali segnalazioni previste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge.
Per maggiori dettagli sulle procedure da effettuare attraverso la piattaforma elettronica si rimanda alla “Guida alla ricognizione dei debiti” pubblicata sulla Home page del sistema.