In esito ai numerosi atti di diffida volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, il MEF - Spt (messaggio n. 29 del 13 febbraio 2012) ha precisato di applicare le disposizioni contenute nella legge del 7 agosto 1995, n. 335, nella legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2001.
Le modalità di calcolo del TFS effettuate nel Service Personale Tesoro non hanno subito variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011 coerentemente a quanto disposto dall’INPDAP con la circolare n. 17 dell’8/10/2010.
A tal proposito, anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - interpellato sulla questione, in data 21/12/2011 ha espresso parere precisando che la disposizione citata dall’articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell’indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.
Inoltre, il suddetto parere precisa che, fermo restando che i dipendenti per cui si applica il predetto comma 10 permangono in regime di TFS (con regole di computo parzialmente modificate), e che non avviene alcuna abrogazione delle vigenti norme in materia di buonuscita, è necessario rilevare che la normativa vigente, nel caso della differente fattispecie costituita dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile (a seguito di opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001), mentre da un lato prevede che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall’altro stabilisce che in ogni caso – per i dipendenti in regime di TFR – resta immutata la retribuzione netta percepita.
Infatti, l’articolo 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, prevede che, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR.