Nella giornata del 23 giugno il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la Relazione annuale 2019.
Come ogni anno, uno dei paragrafi del documento è dedicato al settore Istruzione.
Diffusione dei dati
L’Autorità ha ricevuto numerosi reclami e segnalazioni aventi a oggetto la diffusione, sul sito web istituzionale di taluni istituti scolastici, di graduatorie d’istituto relative al personale docente o al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), contenenti anche informazioni relative all’indirizzo di residenza, al numero di telefono fisso o di cellulare, all’indirizzo e-mail del personale nonché (a seguito degli approfondimenti effettuati) all’indicazione dei titoli di preferenza del personale scolastico e ai dati relativi alla salute dei docenti, contrariamente a quanto previsto dal
Codice che ne vieta esplicitamente la diffusione. In seguito all’intervento dell'Autorità, gli istituti scolastici hanno prontamente rimosso tali dati dal sito istituzionale.
Graduatorie di docenti e dati personali relativi a docenti sono stati diffusi anche da taluni uffici scolastici regionali.
In tutte le ipotesi richiamate, facendo seguito agli approfondimenti effettuati, l’Ufficio ha proceduto alla notifica di violazione ai sensi dell’art. 166 del Codice con conseguente avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti correttivi/ sanzionatori.
La diffusione di dati personali è stata inoltre oggetto di verifiche, effettuate dal Garante e culminate con la notifica della violazione ai sensi del richiamato art. 166 del Codice, in relazione a reclami riguardanti ipotesi di diffusione di dati personali, anche relativi alla salute, riguardanti studenti, nonché la diffusione di informazioni concernenti le valutazioni intermedie di candidati a una procedura selettiva bandita da un’università.
Esecizio dei diritti
Numerose anche le richieste di intervento in relazione al mancato riscontro, da parte del titolare del trattamento, a richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15-22 del RGPD. A seguito delle verifiche istruttorie, gli interessati sono stati invitati a esercitare i diritti con istanza rivolta al titolare e, in altri casi, è stato rivolto al titolare del trattamento l’invito ad aderire spontaneamente alla richiesta formulata dall’interessato. Quando la mancata risposta o il ritardo nel riscontro all’interessato è apparso non giustificato, si è proceduto all’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
Uno dei casi di esercizio dei diritti ha riguardato l’istanza di accesso all’elaborato scritto dell’istante relativo alla prova di italiano sostenuta durante l’esame di maturità. Nella trattazione del caso l’Ufficio ha tenuto conto dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. CGUE 20 dicembre 2017, C-434/16) che, chiamata in via pregiudiziale ad esprimersi in merito alla natura di “dati personali” ai sensi della direttiva 95/46 delle informazioni contenute nelle risposte fornite da un candidato durante un esame, si è espressa affermativamente attribuendo alla locuzione un’accezione estesa, tale da comprendere “potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive che soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano concernenti la persona interessata” e che “le risposte scritte fornite da un candidato nel corso di un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali. Secondo la Corte, il contenuto di tali risposte riflette, infatti, “il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. In caso di esame redatto a mano le risposte contengono, inoltre informazioni morfologiche”. La Corte ha inoltre affermato che: “va constatato, poi, che i diritti di accesso e di rettifica […] possono anch’essi trovare giustificazione per quanto riguarda le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale […]”. In precedenza anche l’Autorità si era espressa sul punto con il parere 26 ottobre 2017, n. 433 (doc. web n. 7156158) affermando che per gli specifici profili inerenti l’accesso civico alla copia degli elaborati scritti del concorso pubblico, si deve tenere altresì presente che in generale l’elaborato scritto presentato a un concorso pubblico è, in linea di massima, indicativo anche di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati può essere potenzialmente capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nella categoria dei dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d ), del Codice (si pensi alle tracce su temi storici o di cultura generale che potrebbero rivelare “opinioni politiche” o “convinzioni filosofiche o di altro genere”).