Con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell'AVCP sono state aggiornate le indicazioni operative per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria già pubblicate con la Determinazione n. 2 nell’aprile scorso. L’atto si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L’innovazione principale è l’aumento da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento. Le altre novità sono l’innalzamento della soglia per l’affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l’intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice), l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.
In particolare,per quanto riguarda gli affidamenti diretti, l’art. 4, comma 2, lett. m-bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla legge n. 106/2011, ha innalzato la soglia prevista dal Codice all’art. 125, comma 11, relativa alla possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore a 40.000 euro; prima dell’intervento del legislatore tale facoltà poteva esercitarsi per l’affidamento di commesse di importo inferiore a 20.000 euro.
L’art. 267 del Regolamento disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro; più nello specifico, il comma 10 del citato articolo, a seguito della novella apportata dall’art. 4, comma 15, lett. b-bis), d.l. n. 70/2011, dispone attualmente che “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo”.
Quanto richiamato rende evidente il mancato coordinamento delle norme del Codice con quelle del Regolamento, su cui si auspica un intervento del legislatore. Nelle more, in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, si ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all’art. 267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice (cfr. sul punto Parere sulla normativa AVCP del 16 novembre 2011).