Con nota 5751/2017, pubblicata dalla Flc Cgil, l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche attive del lavoro) ha fornito indicazioni in merito alla diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle Università, dei consorzi e degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, in qualità di soggetti intermediari speciali iscritti.
A seguito delle indicazioni operative ricevute dall'Agenzia e indirizzate anche al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riguardanti l’articolo 96 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), diramate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 6 marzo 2017 (n. 8515), l'ANPAL precisa che, ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, le Università, statali e non statali, i consorzi universitari e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari possono pubblicare sui siti istituzionali i curricula degli studenti previa esplicita richiesta da parte degli interessati (ovvero degli esercenti la potestà genitoriale in caso di soggetti minori di età), preceduta da idonea informativa sul trattamento dei dati personali.
La pubblicazione dei curricula, quindi, non potrà essere più disposta d’ufficio dal titolare del trattamento dei dati personali, né sarà più sufficiente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall’articolo 13 del Codice della privacy.
Alla luce di quanto sopra, non potranno essere più consentiti meccanismi di adesione strutturati con la formula del c.d. “opt-out”, in base alla quale l’istituzione universitaria/scolastica rende noto di procedere alla comunicazione o diffusione dei dati personali dei propri studenti salva diversa determinazione espressa degli interessati.