L’Agenzia delle Entrate torna nuovamente ad occuparsi di scissione dei pagamenti e lo fa con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015.
Tra i vari chiarimenti forniti, l’Agenzia riepiloga quali sono le esclusioni dallo split payment.
Oltre agli acquisti soggetti all’inversione contabile (c.d. reverse charge), il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica:
- alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. L’Agenzia ritiene, infatti, che la ratio perseguita dal Legislatore, con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” di cui all’art. 17-ter, comma 2, sia quella di ricomprendere tra le fattispecie escluse anche i compensi pagati a soggetti che rendono all’ente pubblico prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di acconto. L’esclusione prevista da tale disposizione fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa P.A. che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta;
- alle operazioni (ad esempio piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.
Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 la stessa Agenzia aveva chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Si tratta ad esempio:
- dei c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria*, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d’asta);
- del regime del margine di cui all’art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.
Nella medesima ipotesi di esclusione devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.
Si tratta ad esempio:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell’Iva da parte del fornitore, in ragione dell’ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioni rese dall’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
* Per quanto riguarda nello specifico l'editoria, abbiamo già avuto modo di chiarire in diverse occasioni che le riviste esclusivamente on-line non rientrano tra le esclusioni previste dall’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 e ad esse si applica pertanto la scissione dei pagamenti con Iva al 22%.