Con la nota prot. n. 908 del 26/01/2016 il Miur ha richiamato una recente disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016.
In particolare, l’art. 1, comma 626, prevede che “le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. (..)”
La norma si riferisce alle risorse finanziarie assegnate alle scuole per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie, giacenti nei bilanci delle scuole stesse.
Il comma 626 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.
Le scuole dovranno quindi versare tali somme all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016: Capo XIII, Capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, articolo 06 “Altre entrate di carattere straordinario” - IBAN IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06.
Nella causale di versamento è opportuno indicare il riferimento normativo “art. 1, comma 626 della legge n. 208/2015”, in modo da poter individuare facilmente i versamenti dal momento che su questo stesso capitolo di bilancio verranno effettuati altri versamenti in entrata.
Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato di tali somme, l’importo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Miur.
Il Mef, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvederà al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.
Sarà cura dell’organo di controllo presso l’istituzione scolastica di verificare la presenza di tali somme iscritte nel bilancio della scuola e l’avvenuto versamento in conto entrate del Bilancio dello Stato delle somme in parola.