Nella G.U. 262 del 22/10/2020 è stato pubblicato il decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, che modifica il DM n. 55/2013, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche, tranne che per alcuni casi:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, tranne i casi di esclusione previsti;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione ammesse dalla normativa.
Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore. Ad ogni modo, il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto, riportando uno dei casi sopra indicati.