Sul supplemento ordinario n. 70 della G.U. Serie Generale n. 190 del 18/08/2014 sono stati pubblicati la legge n. 114 dell'11/08/2014 di conversione del decreto-legge n. 90 del 24/06/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e il relativo testo coordinato.
È stata confermata l'abolizione del trattenimento in servizio. L'art. 1, comma 2, dispone infatti che "i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati".
Il comma 3-bis riguarda specificatamente il personale della scuola: "In applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore".
Il successivo comma 5 prevede poi la sostituzione dell'art. 72 del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/08/2008, n. 133, con il seguente: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24....".
Il successivo art. 7 riguarda le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni: "Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale".
L'art. 17-bis introduce invece il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni".
L'art. 23-quinquies concerne interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico: "1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2".
Infine, l'art. 25 introduce alcune semplificazioni per i soggetti con invalidità, già anticipate nelle notizie riservate "Semplificazioni in arrivo per i minori invalidi" e "Certificati di disabilità per permessi e congedi".