Qual è il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra P.A. e fornitori all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
A questa domanda ha dato risposta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96E del 16/12/2013.
Si tratta, come ben noto, di documenti redatti in formato elettronico, firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall'altra parte contraente) e scambiati tra fornitori ed Enti attraverso la piattaforma del MePA.
L'Agenzia innanzitutto ha chiarito che l'articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti".
Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede invece l'applicazione dell'imposta, solo in caso d'uso, per gli "Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile".
Secondo il Fisco, nell'ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi oggetto dell'istanza di interpello, in quanto si tratta di documenti formati nell'ambito di una particolare procedura prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni, e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del MePA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.
A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito "documento di stipula". Tale documento, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è infatti tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.
In merito a tali transazioni scambiate nel mercato elettronico, l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 prevede espressamente al quinto comma che "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".
Il contratto tra la pubblica amministrazione e un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
Con riferimento al documento di accettazione, trattandosi di un documento contenente tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc.) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).
Come risulta dall'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo".
Diverso è il discorso delle offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione: in questo caso, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, perché si tratta di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.
In conclusione, sì all'imposta di bollo (da addebitarsi al fornitore) per il documento di accettazione, no per le offerte economiche cui non segue l'accettazione della p.a.