Una buona notizia per i dipendenti pubblici: il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 ottobre, ha approvato un decreto legge (non ancora pubblicato) che recepisce i contenuti della recente sentenza della Consulta n. 223 del 2012 che stabiliva l'illegittimità costituzionale della trattenuta del 2,50 % sul Tfr.
In un comunicato diffuso dal Governo si legge:
"Il Consiglio ha approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente".
Questo cosa significa?
Dalla lettura di questo stringato comunicato si evince non solo che il Consiglio dei Ministri, nell'accogliere quanto disposto dalla Corte Costituzionale, ha deliberato il ritorno al regime del Tfs (più favorevole) per tutti gli statali, ma che procederà in via amministrativa all'applicazione delle restanti parti della sentenza.
Sarà dunque un Dpcm, di cui si ignora al momento il contenuto, a decidere sull'eventuale restituzione delle trattenute del 2,50% sul Tfr, dichiarate appunto dalla Consulta costituzionalmente illegittime.
"Tuttavia - si legge in un comunicato dell'Anief - da indiscrezioni si apprende anche che la norma introdotta con decreto legge non prevede la restituzione delle trattenute del 2,5% illegittimamente sottratte dal 1° gennaio 2011 dagli stipendi di quasi tre milioni e mezzo di dipendenti della pubblica amministrazione, di cui un milione operanti nella scuola come docenti e Ata. Facendo così risparmiare allo Stato i 4 miliardi da restituire. Ma in tal caso, se ciò fosse confermato, ogni dipendente dovrà al più presto presentare richiesta individuale per il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato".
Non ci resta che attendere di leggere il testo del decreto, che riportiamo di seguito in via ufficiosa:
Art. 1
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
Relazione tecnica
La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.