L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l'11/03/2025, ha fornito chiarimenti sui tempi di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state evidenziate criticità relative alla necessità di garantire la massima rapidità nell'assegnazione dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Obblighi per stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti devono pubblicare i documenti di gara iniziali e concludere le procedure di selezione entro i termini stabiliti nell’allegato I.3 del Codice. Questi termini, che variano in base al tipo di procedura, iniziano con la pubblicazione del bando di gara o dell'invito a presentare offerte e terminano con l'aggiudicazione dell'offerta migliore.
Cosa prevede l'allegato I.3
L'allegato I.3 del Codice riporta i termini delle procedure di appalto e di concessione.
I documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.
Offerta economicamente più vantaggiosa basato
Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
Criterio del minor prezzo
I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
Decorrenze e proroghe
I suddetti termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di pubblicazione dei documenti iniziali di gara per un massimo di un mese e tutti gli altri termini per un massimo di tre mesi.
In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.
Funzione dei termini massimi
I termini stabiliti rappresentano limiti massimi, utili per accertare eventuali responsabilità amministrative o contabili dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara. Il superamento di tali termini è rilevante per verificare il rispetto del principio di buona fede.
Principio del risultato e responsabilità
Le stazioni appaltanti devono perseguire il principio del risultato, ossia l'efficace e tempestiva assegnazione ed esecuzione del contratto. Questo principio si fonda sul buon andamento, sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità. Esso costituisce un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per valutare la responsabilità del personale amministrativo e tecnico coinvolto nelle procedure di affidamento, nonché per l'assegnazione di incentivi.
Interesse comunitario e obiettivi europei
Il principio del risultato è perseguito nell'interesse della comunità e per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riduzione del tempo tra la scadenza della presentazione delle offerte e la stipula del contratto. Il mancato rispetto della tempestività può compromettere gli impegni del PNRR, causando danni economici al Paese.
Efficienza decisionale secondo il Correttivo
Il decreto correttivo ha inoltre attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.
Tempo medio superiore a 170 giorni
In particolare, all’articolo 11, comma 4-bis, dell’allegato II.4 del Codice è previsto che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a 170 giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni punibili ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del codice.
Digitalizzazione e semplificazione delle procedure
ANAC sottolinea infine che l'attuazione delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l'uso corretto delle piattaforme digitali di approvvigionamento permettono di semplificare e accelerare le procedure, riducendo notevolmente i tempi di affidamento dei contratti.