In attesa della pubblicazione della circolare del Miur, vediamo quali sono le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in merito all'applicazione del decreto legge 73/2017 riguardante l'obbligo vaccinale (vedi precedente notizia).
Le vaccinazioni obbligatorie
Dodici sono le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:
- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-Haemophilus influenzae tipo b
- anti-meningococcica B
- anti-meningococcica C
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella
Il decreto-legge estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente previste, includendo tra le stesse l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-varicella, in ragione della loro elevata contagiosità.
In particolare:
- per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 - suppl. n. 144);
- per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-regioni del 3 marzo 2005 - G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C;
- i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, bisognerà effettuare l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.
La circolare sottolinea anche che:
- l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali
- le vaccinazioni sono gratuite
- l’obbligo vaccinale riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.
Omissione o differimento
Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite se sussiste un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
In linea generale, la somministrazione di qualsiasi vaccino è controindicata (controindicazione permanente) solo per i soggetti che abbiano avuto una pregressa reazione allergica grave (anafilassi) ovvero con rischio di vita, a uno dei componenti del vaccino o a una precedente dose.
Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere precauzione nell’esecuzione della vaccinazione (vaccinazione in ambiente protetto) o, più semplicemente, un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea).
Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale.
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.
Documentazione da presentare a scuola e controlli
I Dirigenti scolastici sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori:
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate;
ovvero
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (cfr. paragrafo 3. “Immunizzazione a seguito di malattia naturale. Omissione e differimento”);
ovvero
c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.
Pertanto:
- i nati negli anni dal 2001 al 2011 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite;
- i nati dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-meningococco C;
- i nati dal 2017 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-meningococco C, l’anti-meningococco B e l’anti-varicella.
La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. Nel caso del primo anno di applicazione (a.s. 2017/2018), la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018 (per gli anni a seguire il termine è il 10 luglio di ogni anno).
Le ASL dovranno garantire un accesso semplice e diretto all’attestazione di avvenuta prenotazione della vaccinazione, fornendola in modalità cartacea o in modalità elettronica.
Nel caso in cui non siano state effettuate tutte le vaccinazioni obbligatorie, la ASL territorialmente competente provvederà a somministrarle secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico.
Se non si presenta la documentazione
La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso in cui sia presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (cfr. paragrafo 4. “Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale”).
In ogni caso, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie. Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami.
Formazione delle classi
I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione (cioè non vaccinabili per ragioni di salute), che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
Inoltre, i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.