È illecita la trasmissione da un'istituzione scolastica ad un'altra del verbale integrale della Commissione medica di verifica, dichiarante l'inidoneità all'impiego di un docente, se contiene anche dati sanitari che avrebbero potuto essere omessi.
A dirlo è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11223/2015. Questa la vicenda.
Un insegnante ha proposto reclamo al Garante della Protezione dei dati personali lamentando la detenzione da parte del Circolo didattico, presso cui era in servizio, di copia integrale del verbale relativo all'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta dell'interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità.
Il documento conteneva, oltre alla valutazione medico-legale circa l'inidoneità all'impiego, altri suoi dati personali relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché informazioni anamnestiche, tra cui quella relativa all'infezione da Hiv, contratta dalla stessa nel 1987.
Il Garante, con proprio provvedimento, aveva evidenziato che il Circolo didattico, considerata l'inutilizzabilità dei dati sensibili dell'interessata contenuti nella documentazione trasmessagli dall'organo di accertamento sanitario, avrebbe dovuto astenersi da ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati in questione, ad eccezione dell'informazione relativa alla valutazione medico-legale effettuata, adottando ogni misura idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità, senza pregiudicare la prosecuzione del procedimento nel quale era legittimamente coinvolto, essendo destinatario dell'istanza dell'interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità.
Il Circolo didattico aveva invece inviato il verbale, nella sua versione integrale, al Circolo individuato successivamente quale istituzione scolastica competente ad adottare il provvedimento conseguente all'accertata inabilità al lavoro della docente.
A tale proposito, il Garante aveva ritenuto che la comunicazione all'ultimo Circolo didattico delle informazioni sulla salute dell'interessata contenute nella versione integrale del verbale di visita collegiale configurasse un trattamento illecito di dati, dal momento che il Circolo di provenienza avrebbe potuto conseguire ugualmente la prosecuzione del procedimento trasmettendo una copia parziale della documentazione pervenutagli da cui fosse omessa la visibilità di dati sanitari riferiti all'interessata ultronei rispetto a quello dell'accertata inabilità al lavoro e riguardanti la diagnosi accertata, gli esami obiettivi e gli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché l'anamnesi da cui emerge anche l'informazione relativa all'Hiv, in maniera tale da rendere nota all'istituzione scolastica competente ad emettere il provvedimento finale soltanto l'informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità all'impiego.
Di tale avviso è anche la Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva annullato il provvedimento del Garante nella parte in cui aveva ritenuto illecito il trattamento dei dati sensibili da parte del Circolo di provenienza, ritenendo che la mera trasmissione del documento in maniera riservata non avesse integrato il comportamento di trattamento dei dati sensibili.