Nell'articolo "Sempre più stringenti le regole contro il fumo a scuola", pubblicato sul n. 37 di Sinergie di Scuola, l'arch. Maria Francesca Camera ha spiegato quali sono gli obblighi per la scuola in applicazione della normativa attualmente vigente in materia di divieto di fumo.
Nell'indicare la documentazione necessaria, quali DVR, Regolamento, lettera di nomina degli addetti alla vigilanza, verbale di contestazione ecc. (vedi fac-simili), l'articolo si sofferma anche sulle sanzioni previste e sulle modalità di esazione.
A tale proposito, si precisa che, ai sensi della L.689/81, se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola statale, la somma va versata allo Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T.
Se invece la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente da una scuola non statale, la somma va versata all’autorità competente indicata dalla specifica normativa regionale.
In entrambi i casi, i proventi delle sanzioni non sono utilizzabili direttamente dalla scuola, ma nella volontà del legislatore lo Stato e le autorità competenti "dovrebbero" (il condizionale è d'obbligo) utilizzare i proventi delle sanzioni per attività formative contro il fumo.