Il D.Lgs.81/08 e smi prevede che il datore di lavoro, in adempimento alle disposizioni degli artt. 18, 43 e 46, nomini uno o più addetti incaricati della “prevenzione e protezione antincendio”.
Per stabilire quanti addetti devono essere nominati è necessario tener conto di vari fattori, quali il numero e la dimensione dei plessi; il numero di lavoratori, allievi, persone esterne presenti; la presenza di persone disabili; la presenza di locali a specifico rischio incendio (cucine, archivi, centrale termica ecc.).
In funzione dell’entità del rischio incendio (calcolato secondo il D.M. 10/03/998), le aziende (scuole comprese) sono classificate in diverse categorie: rischio elevato, medio e basso. Gli addetti antincendio devono ricevere una specifica formazione teorico-pratica, differenziata per modalità ed entità sulla base della classificazione rischio incendio.
Che tipo di formazione è necessaria? Quali sono i rischi, ma soprattutto i compiti per gli addetti? Inoltre, si può rifiutare l'incarico?
Per trovare risposta a queste domande rimandiamo alla lettura dell'articolo "Emergenza incendio a scuola" pubblicato sul n. 45 - Gennaio 2015 di Sinergie di Scuola.
All'articolo è allegato un fac-simile per il conferimento dell’incarico di addetto antincendio.