Si è svolto ieri a Torino, presso l’ITIS Avogadro, il convegno organizzato dall'USR Piemonte per la presentazione della bozza del “Documento di indirizzo per la sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte”.
Alla giornata hanno partecipato esponenti delle principali Istituzioni piemontesi (Assessori Provinciali e Comunali all’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, Funzionari SPRESAL-ASL e Inail, la Direzione Generale dei Vigili del Fuoco, l’ANCI Piemonte), ma anche, in rappresentanza del Ministero, il Dirigente Ufficio X – Edilizia Scolastica, Mario Di Costanzo.
Le linee guida presentate, ancora in fase di completamento, hanno dato l’occasione di riflettere e confrontarsi su una tematica importante quale la sicurezza nelle scuole.
L'analisi si è soffermata su vari aspetti: la definizione dei ruoli delle figure coinvolte (Dirigente scolastico, RSSP, ASSP, RLS, personale ATA ecc.), gli ambiti di intervento, le ipotesi di rischio, il DUVR e il DUVRI, la sorveglianza sanitaria, gli infortuni sul lavoro.
Particolarmente interessante è stato il dibattito sulla definizione di datore di lavoro: il Dirigente scolastico può essere inteso tale, ai sensi del TU 81/08, anche se non ha piena autonomia di spesa?
Nella sua relazione, il Dirigente Tecnico ing. Alfonso Lupo ha sollevato una questione importante: secondo la definizione del TU, per datore di lavoro nelle p.a. si intende il dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Se da un lato il DM 292/96 ha stabilito che il Dirigente scolastico è il datore di lavoro, dall’altro però è necessario considerare che, secondo la definizione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., sembrerebbe non esserlo in quanto i suoi poteri di spesa sono limitati al budget che gli viene assegnato. E quindi, se non può considerarsi datore di lavoro, è da intendersi responsabile della sicurezza?
In proposito, il dr. Di Costanzo ha anticipato che entro fine aprile è attesa l’emanazione del DM applicativo del TU sulla sicurezza, per meglio chiarire le specificità legate alla scuola. Il D.Lgs 81 nasce infatti per il settore privato e richiede quindi un adattamento all’ambito scolastico, in cui non è così facile definire le responsabilità dei singoli attori coinvolti, proprio perché il Dirigente scolastico è un datore di lavoro sui generis.
Altro tema “scottante” è la sorveglianza sanitaria: mentre i rischi fisici e chimici sono più facili da individuare, non altrettanto può dirsi dei rischi biologici. E non sempre la scuola sa come affrontare casi di trasmissione di virus e batteri. Importante, in tale ottica, è la collaborazione con le ASL, al fine di avviare un’adeguata profilassi vaccinale, nonché capillari azioni formative e informative.
Sul tema degli infortuni ha parlato la dott.ssa Maria Gullo dell’Inail, chiarendo quali sono i soggetti che nella scuola sono assicurati Inail e chi invece non lo è, e distinguendo tra il concetto di incidente e quello di infortunio. C’è in generale una tendenza alla notifica “facile”; le scuole, infatti, di fronte all’incertezza se segnalare o meno l’infortunio all’Inail, inviano la denuncia, anche nei casi in cui non sarebbe necessaria. La denuncia – ha ricordato la Gullo – va inviata all’INAIL solo per i casi di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai tre giorni.