Maniglioni antipanico senza marcatura CE
Dal 12 febbraio illegali i maniglioni antipanico privi di marcatura CE.
I maniglioni antipanico, così come altri dispositivi di apertura manuale privi di marcatura CE istallati sulle porte dislocate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale di «Sicurezza in caso di incendio», devono essere improrogabilmente sostituiti entro il 12 Febbraio.
A stabilirlo è il decreto ministeriale del 3 novembre 2004 (pubblicato sulla GU n. 271 del 18-11-2004) firmato dall’allora Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu che all’articolo 5 dispone: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività..., sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ricordiamo che, così come specificato dal testo, i dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo devono rispettare quanto indicato per la marcatura CE dalla UNI EN 1125 per le uscite antipanico azionate mediante barra orizzontale:
“...Qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti...”, oppure dalla UNI EN 179 per le uscite di emergenza azionate mediante maniglia a leva o piastra a spinta, “...Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26”.
Ne consegue che sono esclusi dall’obbligo di sostituzione solotanto i dispositivi di apertura manuale privi di CE installati su porte dislocate lungo le vie di fuga che non devono rispettare il requisito di sicurezza in caso di incendio.