Sinergie di Scuola

Gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ribadiscono l’obbligatorietà di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ogni Istituzione scolastica.

In particolare, l’art. 32 individua i requisiti che deve possedere il Responsabile SPP. Dopo la puntualizzazione circa i titoli di studio formativi richiesti, viene precisato che l’incarico va affidato prioritariamente a personale interno all’Istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra Istituzione scolastica, dove operi con la medesima funzione.

Solo in via sussidiaria, nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il Dirigente scolastico potrà ricorrere a personale esterno alla scuola, ovviamente formato, pur rimanendo egli stesso sempre il soggetto penalmente e civilmente responsabile del proprio Istituto.

L’alternativa di autonominarsi Responsabile SPP, seppur permessa ai Dirigenti scolastici (nell’ottemperanza degli specifici obblighi di formazione ed aggiornamento previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e comunque sotto il numero dei 200 dipendenti), è decisamente meno praticabile e più onerosa, specie per le scuole complesse.

Oltre al Responsabile SPP, è opportuno individuare anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, soprattutto nelle realtà suddivise in più sedi, con funzione di “ponte” tra la sede scolastica ove prestano servizio e il Responsabile SPP stesso, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni e di agevolare gli interventi su problematiche particolari. La nomina di almeno un Addetto SPP è comunque obbligatoria nel caso in cui vi sia un Responsabile SPP esterno. Anche per queste figure è prevista una specifica formazione, nonché aggiornamenti obbligatori.

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