A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022 agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo
restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
In pratica, non è necessario il Super Green pass, che si ottiene solo con vaccino o guarigione, e continuerà a bastare il Green pass base (anche da tampone).
Lo ha deciso il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministro dei Trasporti, con ordinanza del 9 gennaio 2021.
Lo stesso provvedimento ha previsto, per il medesimo periodo, che l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi Covid-19 base.