L'INAIL ha recentemente risposto a quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.
Con istruzione operativa del 20/11/2024 l'Istituto ha precisato che agli studenti assicurati presso l'INAIL spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie
al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assolutadalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che
l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Peraltro, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.