Avevamo ricordato qualche giorno fa dell’adempimento che interesserà datori di lavoro privati e pubblici, comprese le istituzioni scolastiche, che dal 31 dicembre prossimo dovranno redigere o integrare la Valutazione dei rischi tenendo contro anche dei rischi da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto di quanto descritto nell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008.
La data del 31 dicembre – precisa la circolare del Ministero del Lavoro prot. 15/23692 del 18 novembre 2010 – deve intendersi come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi di tali indicazioni metodologiche. La programmazione temporale e l’indicazione del termine finale dovranno essere riposrate nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR).
Le fasi in cui si dovrà articolare la valutazione sono due: la valutazione preliminare è necessaria, mentre la successiva dovrà essere attivata solo nel caso in cui si evidenzino elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro risultino inefficaci.
Nella valutazione preliminare si dovrà tener conto di elementi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, specifiche e frequenti lamentele da parte dei lavoratori); fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti); fattori di contesto di lavoro (ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, comunicazione, sviluppo della carriera).
Qualora nella valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro – nel caso della scuola il Dirigente scolastico – è semplicemente tenuto a darne comunicazione nel DVR e a prevedere un piano di monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio, si dovrà procedere alla pianificazione e adozione degli opportuni interventi correttivi, che possono riguardare ad esempio la riorganizzazione degli uffici, il miglioramento della comunicazione, la formazione del personale ecc.
I datori di lavoro che dovessero aver già effettuato la valutazione non dovranno ripeterla, ma sono tenuti unicamente all’aggiornamento della medesima tenendo conto delle nuove indicazioni approvate.