L’abolizione (con l’art. 1, comma 329 della Legge 190/2014, Legge di stabilità 2015) dell’esonero/semiesonero dei docenti con funzioni vicarie del Dirigente scolastico, inizialmente previsto dall’art. 459 del D.Lgs 297/1994, è strettamente correlato all’attuazione dell’organico dell’autonomia introdotto con la Legge 107/2015 (Buona Scuola).
Le due cose vanno infatti di pari passo:
- l’esonero di cui al D.Lgs. 297/1994 era concesso con autorizzazione dell’USR in base al numero di classi dell’Istituto scolastico e sarà ripristinato dall’a.s. 2022/2023 solo per gli Istituti in reggenza (art. 45, comma 2 del Decreto-Legge 36 del 30/04/2022, convertito con modificazioni nella Legge 79 del 29/06/2022) secondo parametri, criteri e modalità individuati su base regionale, con la previsione di apposito stanziamento di spesa per sostituire gli esonerati;
- nell’ambito dell’organico dell’autonomia, che comprende (art. 1, comma 68 della Legge 107/2015) l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, il Dirigente scolastico può individuare fino al 10% di docenti per essere coadiuvato in attività di supporto organizzativo, didattico e gestionale dell’Istituzione scolastica, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’art. 28 comma 1 del CCNL 2016-2018, confermando che l’utilizzo dei docenti avviene nel rispetto del PTOF elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, ribadisce che «l’orario [... dei docenti ...] può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201 della Legge 107/2015».
È chiaro dunque che i docenti di un Istituto scolastico possono svolgere anche tutto il loro orario nelle attività di potenziamento dell’attività formativa che sono: istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione, oppure in quelle organizzative, cioè quelle di cui all’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 (funzioni organizzative e amministrative proprie del DS che si avvale di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti = collaboratori del DS) nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83 della Legge 107/2015 ( attività di supporto organizzativo e didattico svolte dai “coadiutori” del DS che egli individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia).
Il DS può quindi avvalersi di collaboratori individuati tra i docenti dell’organico dell’autonomia, assegnandoli anche in toto ad attività organizzative e amministrative e non di docenza, alla sola condizione che questo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Significa che non c’è formalmente un esonero dall’insegnamento dei docenti collaboratori del DS, ma questi possono svolgere, anche per tutto il loro orario, attività diverse dalla docenza, purché tutte le classi abbiano i loro docenti curricolari, cosa possibile solo se i collaboratori appartengono alle stesse classi di concorso dei posti di potenziamento assegnati all’Istituto. Se, ad esempio, all’Istituto è assegnato un posto di potenziamento di Educazione fisica, il DS può individuare come proprio collaboratore un docente di tale disciplina, affidandogli compiti che di fatto lo “esonerano” dall’insegnamento e assegnando le classi al docente (di potenziamento) della medesima disciplina.
Per quanto riguarda la scelta dei propri collaboratori, il DS ha piena autonomia nell’individuarli, trattandosi di un rapporto fiduciario che si instaura tra il delegante (DS) e il delegato (collaboratore); l’unico limite, previsto dall’art. 34 del CCNL 29/11/2007, è che siano al massimo due e che, con le risorse del fondo di istituto, siano retribuibili non più di due unità. Non c’è un tetto massimo al loro compenso, in effetti, purché non siano più di due.
Tale disposizione contrattuale non è mai stata abrogata o modificata per via legislativa, per cui non si rinviene una norma specifica che impedisca di retribuire con il FIS i collaboratori del DS anche se sono assegnati totalmente ad attività di potenziamento dell’offerta formativa oppure organizzative.
È tuttavia interessante la risposta a un quesito data dall’ARAN con CIRS65 del 24/02/2021: dopo aver richiamato le principali modifiche del quadro normativo di riferimento, l’ARAN così si esprime:
Si ritiene che la Legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell’art. 1, comma 83 della Legge 107/2015 – prescrivendo che le attività dei coadiutori non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curriculari chiamati a svolgere ulteriori attività.
È noto il contenuto dell’art. 88 (Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) del CCNL 29/11/2007 ed è evidente che le attività che possono essere retribuire con il FIS sono quelle “aggiuntive” ai normali obblighi di servizio, come ben chiarisce l’art. 28, comma 3 del CCNL 2016-2018 a proposito delle attività di potenziamento dell’offerta formativa: «Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo».
Quindi con il FIS possono essere pagate le attività, anche di potenziamento, purché siano:
- autorizzate (= incarico);
- eccedenti quelle funzionali (ogni impegno inerente alla funzione docente vedi art. 29 del CCNL 29/11/2007);
- non ricomprese nell’orario di servizio (art. 28, comma 5 del CCNL 29/11/2007: 25 ore settimanali scuola infanzia, 24 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria).
La contrattazione di istituto, nel definire i criteri per la ripartizione delle risorse del FIS e i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al personale, deve ovviamente essere conforme a norme imperative di legge o a contratti collettivi sovraordinati; una volta raggiunto l’accordo tra le parti, l’ipotesi di contratto di istituto va sottoscritta dal DS datore di lavoro, dalla RSU soggetto unitario elettivo che rappresenta i lavoratori e assume le proprie decisioni a maggioranza, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Prima di firmare, generalmente la RSU presenta l’ipotesi d’accordo all’assemblea del personale per farla approvare; qualora non si raggiunga un accordo, occorre procedere come previsto dall’art. 7, commi 6 e 7 del CCNL 2016-2018 e la delegazione di parte sindacale può rilasciare dichiarazioni intese a esplicitare le ragioni di una eventuale mancata sottoscrizione dell’intesa, attivando i propri strumenti di informazione del personale.
L’ipotesi di contratto di istituto va inviata ai revisori dei conti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, corredata dalla relazione illustrativa del DS e dalla relazione tecnica del DSGA (art. 7, commi 8 e 9 del CCNL 2016-2018). I revisori, che hanno compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, procedono «al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all’uopo assegnate all’Istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori» (art. 52, comma 2, lett. g del D.I. 129/2018).
I revisori non si limitano quindi ad accertare la compatibilità dei costi e la copertura finanziaria dell’ipotesi di contratto, ma vigilano anche sulla legittimità dell’uso delle risorse, sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla correlazione con il PTOF. Il controllo e parere positivo dei revisori certifica la correttezza e legittimità dell’ipotesi di contratto, che potrà essere sottoscritta definitivamente; al contrario, eventuali rilievi dei revisori devono far riprendere le trattative.