Con riferimento alle norme entrate in vigore con il nuovo Regolamento di contabilità, è ancora valido il limite di 2.000 euro previsto dall’art. 36 del D.I. 44/2001 per effettuare o meno il collaudo finale delle forniture?
Il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018, nulla ha riferito in merito al collaudo di lavori e attrezzature come precedentemente disposto dall’art. 36 del D.I. 44/2001.
La C.M. 74/2019 che ha per oggetto orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento, così ha dichiarato:
Si specifica che la disciplina delle verifiche finali sull’esecuzione dei contratti, precedentemente oggetto di regolamentazione specifica per le istituzioni scolastiche (v. articolo 36 del D.I. 44/2001), è oggi da rinvenirsi nella normativa generale, e dunque nell’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e nelle previsioni ivi richiamate.
Come stabilito dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dallo stesso art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è applicabile, soltanto in alcuni casi, come atto sostitutivo del collaudo.
Nei casi in cui è consentito il certificato di regolare esecuzione non si applica quanto disposto dall’art. 102, comma 7, lettera d del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce la totale incompatibilità tra la nomina di collaudatore e l’incarico di direzione lavori, in quanto tale certificato, per i lavori, è redatto e sottoscritto proprio dal direttore dei lavori.
Il secondo correttivo del D.Lgs. 50/2016 ha introdotto nel codice il nuovo ambito entro il quale è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione prevedendo le seguenti fattispecie:
- per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento);
- per i contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, solo nei casi che saranno individuati dal decreto sul collaudo ancora da emanare, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Per conoscere i casi in cui, per i lavori di importo compreso tra 1.000.000 e la soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è possibile predisporre il certificato di regolare esecuzione, si dovrà attendere l’emanazione del decreto MIT sul collaudo che specificherà tali condizioni oltre a tutte le altre prescrizioni relative a tale fase delle attività e alla conseguente abrogazione degli articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010.
Come nel caso del collaudo, le finalità del certificato di regolare esecuzione restano:
- verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
- rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
- congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
- conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
- esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni;
- verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.
Per quanto riguarda i tempi di emissione, l’art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (art. 15, comma 3 del D.M. 49/2018).
Pertanto, in risposta al quesito si ritiene di confermare che tutto quanto previsto dal vecchio Regolamento, D.I. 44/2001, non sia più valido.
In merito al collaudo per le scuole e a quanto sopra analizzato, come già detto la norma da seguire è l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, che consente due possibilità:
- il Dirigente scolastico nomina per il collaudo da uno a tre esperti interni o di altra amministrazione con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 dello stesso art. 10;
- per forniture al di sotto della soglia comunitaria e per lavori sotto a 1.000.000 di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).