Sinergie di Scuola

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Un DSGA che è stato nominato RUP può svolgere nello stesso progetto il ruolo di project manager, come avviene per il Dirigente scolastico? Se sì, qual è il suo compenso orario, in considerazione della complessità dell’incarico (vedi progetti PNRR)?

Il D.Lgs. 36/2023, nuovo Codice dei contratti, con l’art. 15 e l’Allegato I.2 cambia notevolmente la previgente normativa sul RUP e il suo ruolo rispetto a compiti e funzioni, modificandone sostanzialmente la definizione e la sostanza, che da RUP – Responsabile Unico del Procedimento diventa RUP – Responsabile Unico di Progetto, con una evoluzione strategica che (rimanendo immutato l’acronimo RUP) può non essere percepita immediatamente.

Per sgombrare il campo da possibili equivoci, si ritiene opportuno ricordare che la Legge epocale 291/1990 con gli artt. 4 e seg. aveva già introdotto la figura del RUP – Responsabile Unico del Procedimento amministrativo, che generalmente si considera essere stata semplicemente declinata nel settore degli appalti pubblici, prima con la Legge Merloni, poi con l’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e, ancora, trasfuso nell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, prima della sua versione attuale 2023.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, l’innovato ruolo di RUP – Responsabile Unico di Progetto è assimilabile a quello del project manager, una figura professionale che «coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata[...]» (art. 6, comma 1 dell’Allegato I.2) in base al principio di risultato, poiché «assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico» (art. 15, comma 5).

Di conseguenza, il RUP non è più il mero responsabile, seppur unico, di procedimento ex lege 241/90, ma assume una nuova configurazione, diventando la figura centrale e strategica che si occupa della gestione complessiva di un progetto durante tutto il suo ciclo di vita, dalla fase di progettazione fino all’esecuzione e alla chiusura.

In effetti i requisiti, i compiti e soprattutto le modalità di svolgimento dell’attività di RUP devono ricalcare le linee fondamentali del cd. project management, ossia del sistema in cui vi è un unico soggetto (persona fisica), dotato delle necessarie competenze professionali, che è preposto alla gestione di tutte le fasi che compongono un progetto.

In considerazione del nuovo ruolo del RUP e al fine di evitare in capo allo stesso un’eccessiva concentrazione di compiti e responsabilità direttamente operative, le stazioni appaltanti «possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento (RP) per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP» (art. 15, comma 4).

Non ci sono dubbi pertanto che la figura di RUP e quella di project manager siano convergenti e sovrapponibili.

Il RUP nelle scuole

Qui il ruolo di RUP è generalmente svolto dal Dirigente scolastico, non tanto e non solo per il possesso dei requisiti professionali (peraltro minimi) previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2, quanto per le sue funzioni di «responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati» (art. 3, comma 1 del D.Lgs. 129/2018), di titolare della «attività negoziale necessaria all’attuazione del PTOF e del programma annuale» (art. 44, comma 1 del D.Lgs 129/2018) che viene svolta «nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all’art. 25 del D.Lgs. 165/2001».

Tutte queste funzioni non sono riscontrabili nel profilo professionale del DSGA e benché il RUP possa essere nominato dalla stazione appaltante «tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato», deve comunque essere nominato «nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni» (D.Lgs. 36/2023, art. 15, comma 2).

Considerato che il DSGA “coadiuva” il Dirigente e, secondo il CCNL 2019-2021, ha «responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati», ma non ha certamente «responsabilità di gestione», né funzioni di programmazione e progettazione, si ritiene che una sua eventuale nomina a RUP non sia rispettosa dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

I progetti PNRR

Sul merito si ritiene opportuno ricordare che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il MIM, nella nota di chiarimenti e faq n. 4302 del 14/01/2023 aveva ribadito che «tutto il personale interno alla scuola (DS, DSGA, ATA, Docenti) può svolgere le attività aggiuntive in coerenza con i rispettivi contratti collettivi di lavoro [...]». Le relative spese «devono essere classificate, per il personale amministrativo, come spese di supporto tecnico-operativo», precisando che, «a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività possono essere declinate nelle seguenti funzioni secondo i fabbisogni di ciascuna scuola: project manager (coordinamento generale del progetto: es. Dirigente scolastico), attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al RUP (es. DSGA e personale ATA) ecc.» (FAQ n. 4).

E ancora, nella successiva nota n. 21092 del 20/02/2023 ribadiva che «sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività gestionali di progettazione e tecnico-operative possono essere declinate nelle seguenti funzioni secondo l’organizzazione stabilita da ciascuna scuola per la realizzazione dei percorsi: coordinamento generale del progetto e direzione dei percorsi formativi (es. Dirigente scolastico), attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al RUP (es. DSGA e personale ATA)» (FAQ n. 9).

La formulazione testuale di entrambe le note è rispettosa dei bisogni di ciascuna scuola (a titolo esemplificativo e non esaustivo) ma criptica nell’individuazione del RUP, poiché non si evince chiaramente se sia il DSGA che fornisce supporto tecnico e organizzativo specialistico al Dirigente oppure sia il personale ATA che fornisce il medesimo supporto al DSGA.

Incompatibilità tra profili?

Probabilmente a seguito di perplessità sorte a proposito di compensi spettanti o meno per le figure in argomento, in data 11 aprile 2023 l’Associazione Dirigentiscuola trasmetteva al MIM una propria linea interpretativa sulla (presunta) incompatibilità tra RUP e project manager nel PNRR per i Dirigenti scolastici, affermando tra l’altro che «il RUP, nelle Istituzioni scolastiche, non può che coincidere di norma con il Dirigente scolastico, dovendo il medesimo seguire tutte le fasi del progetto: dalla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e in ultimo alla materiale esecuzione dello stesso, svolgendo una funzione di controllo e verifica delle procedure. Funzione solo astrattamente delegabile al DSGA, opzione di fatto sconsigliabile, alla luce delle notevoli responsabilità che essa comporta».

Nella parte finale, il documento richiamava una condivisibilissima architettura generale delle figure professionali da nominare e remunerare nell’ambito del PNRR:

Piano Scuola 4.0 – Next Generation Labs e Next Generation Classrooms:

  • RUP: incarico al Dirigente scolastico (non remunerato);
  • Project manager: incarico al Dirigente scolastico (remunerato), attingendo alla voce “Gruppo di progettazione e collaudo” (10%);
  • Supporto al RUP: incarico al DSGA (remunerato), attingendo alla voce “Gruppo di progettazione e collaudo” (10%).

Contrasto alla dispersione scolastica:

  • RUP: incarico al Dirigente scolastico (non remunerato)
  • Project manager: incarico al Dirigente scolastico (remunerato), attingendo alla voce “Costi indiretti”;
  • Supporto al RUP: incarico al DSGA (remunerato), attingendo alla voce “Costi indiretti”.

In conclusione, considerato che il coordinamento generale del progetto è un’attività svolta dal project manager, questi non può che identificarsi con il RUP; se dunque il DSGA è stato nominato RUP, nomina che si ritiene non essere coerente con il profilo professionale del DSGA che può eventualmente essere un RP – Responsabile di procedimento, sarà anche coordinatore del medesimo progetto (project manager).

Compensi orari

Per quanto riguarda i compensi orari, al Dirigente scolastico si applicano le previsioni di cui alla circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro, mentre al DSGA spettano gli importi per le attività aggiuntive in coerenza con il CCNL vigente.

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