Sinergie di Scuola

Per un errore della scuola capofila è stato attribuito un punteggio più alto ad un collaboratore scolastico inserito in III fascia delle graduatorie di istituto, col quale conseguentemente è stato stipulato un contratto per 36 ore fino al 30 giugno 2019. Il contratto rimane valido ai fini economici ed è necessario interpellare gli aspiranti in graduatoria dopo di lui? Quali sono le azioni da intraprendere e in che ordine?

In riferimento al quesito, si precisa che la procedura relativa all’aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA, disciplinata dal D.M. 717/2014, prevede successivi controlli sulla domanda degli aspiranti e sulle autodichiarazioni rese, rispetto alla fase di determinazione e pubblicazione delle graduatorie di istituto.

Infatti, l’art. 7 del predetto decreto dispone che:

Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal Dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.

In base alle disposizioni di cui sopra, anche dopo la scadenza del termine per i ricorsi sulle graduatorie provvisorie, l’amministrazione può intervenire sulle posizioni dei candidati che risultino errate.

Errore commesso dall’Amministrazione scolastica

Nell’ipotesi in cui l’errore non sia stato determinato da una dichiarazione non veritiera o falsa del candidato ma da un errore (materiale o di valutazione) dell’Amministrazione scolastica possono presentarsi due fattispecie:

  • l’erronea assunzione;
  • la mancata o ritardata assunzione.

In tali ipotesi l’Amministrazione, avvalendosi dei propri poteri di autotutela, provvede alla rettifica della graduatoria per poi:

  • dichiarare risolto il contratto stipulato con il supplente, dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora l’errore dell’Amministrazione scolastica abbia avuto ad oggetto la sussistenza di un requisito di ammissione;
  • dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato.

Nelle controversie in cui il ricorrente lamenta la mancata o ritardata assunzione da parte della P.A., se oggetto di contestazione è il provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs.165/2001, la giurisdizione della controversia è del giudice amministrativo. Laddove, invece, si controverta della correttezza e legittimità di provvedimenti dell’Amministrazione che abbiano determinato una modifica della posizione in graduatoria del concorrente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Se l’amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Posto che è onere del ricorrente dimostrare che il diverso punteggio in graduatoria, nel confronto con il punteggio degli altri concorrenti, gli conferisce il diritto di essere assunto, il diritto al risarcimento del danni spetta sia ai docenti di ruolo, la cui immissione sia stata ritardata per colpa dell’amministrazione, sia agli aspiranti supplenti non assunti per errori dell’amministrazione nella compilazione della relativa graduatoria.

Tuttavia, alle ritardate assunzioni non può applicarsi il principio della retrodatazione economica del conferimento dell’incarico. La sola reintegrazione ammissibile è la retrodatazione degli effetti giuridici dell’assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto avere luogo. La retrodatazione economica comporterebbe il conferimento di una retribuzione per prestazioni mai effettuate e, quindi, la violazione del principio di corrispondenza tra esercizio dell’attività lavorativa e retribuzione.

Il risarcimento dei danni: configurabilità e condizioni

Il candidato illegittimamente assunto il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall’Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l’errore sia stato opera dall’Amministrazione scolastica (si vedano Tribunale di Trieste, sez. lav., sent. n. 262/2010; Cass., sent. n. 13150/2006).

Il giudice per accertare la responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c. deve:

  • accertare la sussistenza di un evento dannoso;
  • stabilire se tale danno sia ingiusto, ovvero incidente su un diritto soggettivo (assoluto o relativo), su un interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita) o su un interesse giuridicamente rilevante;
  • accertare sotto il profilo causale se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.A.;
  • stabilire se l’evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente in re ipsa in caso di esercizio non conforme a legge di poteri pubblici.

Naturalmente, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, l’onere di provare la sussistenza di tutti questi elementi ricade sul ricorrente.

Concludendo

L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, assegnato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio mentre conserva per il servizio prestato il compenso economico.

In caso di positiva convalida dei dati, il Dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l’aspirante contrae rapporti di lavoro l’avvenuta verifica e convalida dei dati.

Si procede poi all’individuazione del nuovo collaboratore che sulla base di punteggio corretto sarà titolare della supplenza.

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