Sinergie di Scuola

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Le Istituzioni scolastiche impegnate nei progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) devono spesso affrontare problematiche varie relative al pagamento delle forniture acquistate.

Di seguito proponiamo le risposte a due quesiti.

Con riferimento ad una fornitura riferita al PNRR Azione 1, il fornitore ha emesso fattura completa per il materiale, dopo che la scuola ha provveduto ad emettere verbale di conformità della fornitura stessa. Si può provvedere al pagamento della fattura nella misura del 50% erogato dal Ministero? Per il pagamento dell’IVA come si procede? Pagare in proporzione all’acconto? Inoltre, in piattaforma Futura (sezione Rendicontazione), quando cerco la fattura, che sarà per intero, come gestisco il pagamento in acconto?

Si ritiene che l’Istituzione scolastica debba provvedere al pagamento della fattura per l’intera somma dell’imponibile e dell’IVA.

La questione dell’acconto del 50% è una dinamica interna alla gestione dei rapporti finanziari tra scuola e Unità di missione PNRR. Non può dunque ripercuotersi sui rapporti con le ditte fornitrici.

Di conseguenza, dopo il pagamento si dovrà operare in sede di rendicontazione al fine di ottenere la restante quota parte del finanziamento.

Tenuto conto che in materia di collaudo trova applicazione l’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, si chiede se nell’ambito di un progetto PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi possa avere luogo il pagamento di una fattura di acconto in favore dell’O.E. nonostante la fornitura a tutt’oggi non sia stata ultimata e in assenza del relativo collaudo? Inoltre, si sottolinea che non è stato previsto nel disciplinare di gara e nel contratto sottoscritto con l’O.E. alcun pagamento parziale ovvero alcun acconto di pagamento.

L’art. 116, comma 1 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), relativo al collaudo, così recita:

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

In caso di fornitura (di beni e servizi), la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione ovvero da uno o più verificatori di conformità per «servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione», non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni.

Solo nel caso di lavori è previsto il rilascio del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), che consente all’appaltatore di fatturare degli acconti (acconti rispetto all’importo pattuito per la realizzazione dell’intera opera) e al committente di pagare una parte dei lavori, come acconto, anche prima della fine degli stessi. Il direttore dei lavori può redigere il documento di stato di avanzamento lavori e presentarlo al RUP per l’emissione del certificato di pagamento.

Secondo il Codice (All. II.14, art. 12, comma 1, lett. d), «tale documento [ndr. il SAL], ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

L’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo) dispone, tra l’altro, che:

  • comma 6: «Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5» – se ne deduce che possono essere pagati acconti sul corrispettivo nel caso di forniture con caratteristiche di periodicità o continuità (es. contratti pluriennali) e se il contratto lo prevede espressamente;
  • commi 2-3-4-5: sono riferiti a lavori e SAL e a contratti indicati al punto precedente;
  • comma 1: l’anticipazione del prezzo (20 o 30%) non è applicabile ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14; in caso di contratti pluriennali deve essere stabilito in contratto un cronoprogramma dei pagamenti; l’erogazione dell’anticipazione è inoltre «subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione»;
  • comma 7: «All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine [...]» – se ne deduce che il pagamento avviene entro trenta gg. dall’esito del collaudo/verifica di conformità, salvo termini diversi (probabilmente ma non necessariamente più lunghi) espressamente indicati nel contratto.

Per riassumere:

  • in linea di massima, è previsto il rilascio del documento SAL e quindi il pagamento di acconti quando si tratta di affidamento di lavori;
  • la corresponsione di acconti sul corrispettivo è anche possibile nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità; in questo caso il contratto è assimilabile a un contratto di lavori per quanto riguarda gli stati di avanzamento e quindi il pagamento di acconti; in ogni caso lo stato di avanzamento è «adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto»;
  • l’eventuale anticipo del 20-30% richiede un deposito cauzionale da parte dell’O.E. di importo pari all’anticipo + interessi, secondo un cronoprogramma prestabilito (in contratto);
  • il collaudo/verifica di conformità «deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno (art. 116, comma 2 del D.Lgs. 36/2023)»; fatture prive di collaudo/verifica conformità non sono rimborsate dall’Autorità di gestione fondi PNRR;
  • di conseguenza, in mancanza di collaudo/verifica di conformità e di previsioni contrattuali specifiche su eventuali anticipi previsti dall’Amministrazione, si ritiene non sia consentito il pagamento di fatture in acconto.

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