Sinergie di Scuola

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Docente supplente su sostegno con contratto part-time (9 ore settimanali) sino al 30/06 è anche vice sindaco da 5 anni. Non ha mai usufruito di permessi in passato, ma essendo venuto a mancare il Sindaco in carica, il docente è subentrato come vicesindaco facente funzioni sino alle prossime elezioni.

Le 48 ore di permessi retribuiti mensili sono proporzionali al part-time?

Visto che l’orario di servizio a scuola è di 36 ore mensili (9 x 4), il docente vorrebbe chiedere tutte le ore di permesso in un’unica soluzione: può farlo?

Quale documentazione deve presentare al Dirigente scolastico?

L’art. 38 del CCNL 29/11/2007 (“Permessi e assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive”) dispone espressamente quanto segue:

1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al D.Lgs 267 del 18/08/2000 e di cui all’art. 68 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 [N.B. aspettativa per mandato parlamentare]. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.Lgs. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.

Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 267/2000 per il Sindaco e altre cariche elettive sono previsti i seguenti permessi: per la durata effettiva della riunione del consiglio comunale e della giunta, 48 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato e ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato.

All’assessore incaricato di sostituire il sindaco, spetterà, per il solo periodo in cui è designato ad esercitare le funzioni vicarie, l’indennità di funzione pari a quella spettante al sindaco, nonché i permessi relativi di cui all’art. 79 del D.Lgs. 267/2000 (vedi sito Ministero Interno).

Modalità di fruizione

Permessi per l’intera giornata

La presenza in servizio non è richiesta nei casi di fruizione del permesso ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 267/2000:

  1. comma 1, qualora la durata della riunione risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente;
  2. comma 3, qualora la durata della riunione risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente;
  3. commi 4 e 5, qualora la durata del permesso risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente.

In questi casi l’assenza del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Permessi orari

In caso di fruizione del permesso ai sensi dell’art. 79, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (riunioni di consiglio e/o di giunta) il dipendente che prende servizio prima e/o dopo la riunione ha diritto di assentarsi anche nel tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.

Documentazione obbligatoria

Richiesta preventiva trimestrale e comunicazione mensile delle eventuali variazioni; i permessi fruiti devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente (segretario comunale).

Riproporzionamento

Dato che né il CCNL 29/11/2007 né gli altri successivi precisano chiaramente quali sono le assenze (oltre alle ferie e alle festività soppresse) che devono essere riproporzionate per il personale docente, occorre fare riferimento agli Orientamenti ARAN, che tuttavia non trovano unanimità di altri pareri.

Con Orientamento RAL 934 del 7/12/2011 l’ARAN afferma che, per quanto riguarda i permessi disciplinati nell’art. 79, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (le 48 ore mensili per i sindaci), «non può non trovare applicazione il principio generale del riproporzionamento dei periodi di assenza spettanti al lavoratore a tempo parziale di cui all’art. 6, comma 8 del CCNL del 14/09/2000. Infatti, se esso vale a ridurre i periodi di assenza di alcuni istituti, tutelati anche a livello costituzionale (come per le ferie), non può non trovare applicazione anche nel caso in esame».

È vero che il parere e il CCNL al quale l’ARAN si riferisce è quello degli enti locali, ma anche il CCNL 29/11/2007 prevede espressamente il riproporzionamento delle ferie, in caso di part-time (art. 39, comma 11, secondo periodo), per cui non si pone il problema della competenza di comparto.

Di parere contrario è il Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Territoriali, che in precedenza rammentava che «l’art. 51 della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento» ed esprimeva il parere che «spettino interamente i permessi previsti per l’espletamento della carica, in quanto la norma conserva la propria autonomia a prescindere dalla tipologia del rapporto specificando, al riguardo che i permessi di cui può fruire l’amministratore, trovano legittimazione qualora l’espletamento delle funzioni connesse con la carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l’obbligo della prestazione lavorativa e sono, pertanto, strettamente correlati alla specifica condizione di lavoratore dipendente».

Considerato tuttavia che altre tipologie di assenze oltre alle ferie (es. permessi Legge 104/1992) sono soggette a riproporzionamento, si ritiene prevalente il parere dell’ARAN sul riproporzionamento, sottolineando comunque che è riferito esclusivamente ai permessi di cui all’art. 79, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (48 ore mensili) e non a quelli di cui ai commi 1 e 3 (riunioni di consiglio e di giunta), la cui fruizione non è riducibile.

Nomina supplente

Per quanto riguarda infine la nomina di un supplente temporaneo, l’art. 38, comma 3 del CCNL 29/11/2007 la prevede espressamente, qualora sia necessaria a garantire la continuità didattica nella classe o nelle classi assegnate, per la durata massima di un mese, prorogabile «ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile [...] sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione». In questo caso il docente rimane a disposizione, come previsto dal comma 4.

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