Sinergie di Scuola

Un bambino della scuola dell’infanzia, nato il 25/11/2016, da adozione internazionale e con disabilità art. 3, comma 3, lo scorso anno scolastico è già stato trattenuto all’infanzia un anno in più visto che compiendo 6 anni entro dicembre 2022 avrebbe dovuto frequentare già lo scorso anno la prima classe della scuola primaria. La famiglia e l’ASL che lo segue chiedono un ulteriore trattenimento. Quale iter formale bisogna seguire?

Nelle circolari annuali delle iscrizioni (es. n. 33071 del 30/11/22) a pag. 9 si legge: «Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 297/1994».

Il trattenimento alla scuola dell’infanzia di un alunno con disabilità è da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari, conseguente al Profilo dinamico funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica.

Solo in via eccezionale e fortemente motivata, il Consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno. Occorre discutere il caso con la presenza di tutti i docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio. La motivazione sta nel fatto di non creare un divario di età fra il bambino con disabilità e i compagni.

I Dirigenti scolastici potranno accogliere solo la domanda di permanenza nella scuola dell’infanzia dell’allievo diversamente abile, in caso di situazione eccezionale confermata dalla presenza delle condizioni di seguito descritte:

  • richiesta della famiglia;
  • relazione favorevole dell’equipe medica dell’ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell’anno aggiuntivo;
  • progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
  • valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del collegio docenti in apposita seduta;
  • richiesta adeguatamente motivata da parte dei docenti della sezione, in cui l’alunno/l’alunna frequenta l’ultimo anno.

I documenti da predisporre nell’ultimo trimestre (scuola dell’infanzia) relativi all’esonero dall’obbligo scolastico per i minori certificati ai sensi della Legge 104/1992 sono i seguenti:

  1. stralcio della delibera dell’Organo collegiale, come previsto dalla C.M. 235 del 5/09/1975;
  2. acquisizione del parere tecnico del Distretto sanitario di competenza che segue il minore;
  3. richiesta/assenso della famiglia;
  4. progetto specifico elaborato dalla scuola consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-educativi e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento (deliberato dal Collegio);
  5. dispositivo del Dirigente scolastico.

Tuttavia, è possibile trattenere i bambini all’Infanzia in caso di disabilità o recente adozione internazionale, al massimo per un anno (mai oltre i 7 anni, quindi).

Una studentessa della scuola secondaria di primo grado, con disabilità grave art. 3, comma 3, che sta frequentando per la seconda volta la classe terza e chiede per il prossimo anno scolastico un’ulteriore ripetenza, che sarebbe la terza. Quale iter formale bisogna seguire? Abbiamo ricevuto la richiesta della famiglia e una motivata richiesta da parte dell’ASL.

 

L’art. 192, comma 4 del D.Lgs. 297/1994 chiarisce che:

4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’art. 316.

Nel caso presentato, dal momento che il D.Lgs. 62 del 13/07/2017 prevede che i candidati con disabilità che non si presentano agli esami ricevano l’attestato dei crediti formativi e non possano ripetere l’anno, la condizione necessaria per la ripetenza è la non ammissione all’esame (sancita dal Consiglio di classe).

Tale provvedimento deve essere conseguente alla rilevazione – in sede di valutazione formale degli apprendimenti – del mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato in relazione al PEI.

La valutazione riferita agli obiettivi della programmazione differenziata deve risultare pesantemente negativa. La decisione deve risultare coerente con tutto l’iter pregresso, che deve comprendere la documentazione degli interventi progettati dal Consiglio di classe per affrontare il problema.

Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 è stata prevista, esclusivamente per gli alunni con disabilità, la re-iscrizione all’anno scolastico già frequentato sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie «per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da Covid-19».

Anche in questo frangente comunque, i Dirigenti scolastici hanno dovuto sentire i Consigli di classe e acquisire il parere del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione a livello di Istituzione scolastica, per valutare l’opportunità di consentire la re-iscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020, limitatamente ai casi in cui è stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.

Per concludere, se si vuole tener conto del competente parere di molti esperti, una terza ripetenza risulterebbe inopportuna, in quanto avvalorerebbe la “logica del parcheggio”.

Il suggerimento pertanto, coerentemente con quanto indicato nel PEI, è di predisporre le prove d’esame e di rilasciare, superate le prove, il relativo titolo di studio.

Se la studentessa non dovesse presentarsi all’esame, si procederà con il rilascio dell’attestato di credito formativo.

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