Sinergie di Scuola

Un collaboratore scolastico che fruisce della Legge 104/1992 per assistere la madre ha richiesto un turno fisso al mattino, nel plesso di scuola dell’infanzia in cui presta servizio.

È possibile spostare un collaboratore scolastico da un plesso ad un altro e imporgli il turno pomeridiano scoperto o ci sono delle condizioni e/o criteri ai quali è necessario attenersi?

L’art. 51 del CCNL 2007, confermato dall’attuale CCNL vigente 19/04/2018, prevede che l’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

L’art. 53 disciplina le modalità di prestazione dell’orario di lavoro prevedendo che all’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività sentito il personale ATA.

Il Dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6 (ora, solo informativa alle RSU) adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.

Possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:

  1. Orario di lavoro flessibile: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
  2. Orario plurisettimanale: la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
    Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
    • il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
    • al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
    Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
  3. Turnazioni: la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
    I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
    • si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
    • la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
    • l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
    • un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
    • nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
    • l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
    I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi 1204/1971, 903/1977, 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
    Pertanto, il CCNL del comparto scuola e la normativa generale tutelano per alcuni aspetti i lavoratori destinatari di leggi come la Legge 104/1992, come nel caso del turno notturno.
    Nell’organizzazione del piano ATA si potrà prevedere quanto richiesto dalla dipendente, non obbligando, ma trovando altri collaboratori disposti a fare il turno pomeridiano, magari assegnando loro un compenso per intensificazione a carico del FIS.
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