Rubrica “Diritto... al punto” a cura di Alberto Torri
Quando il fine non giustifica i mezzi.
Gli errori da non commettere e la procedura da seguire in caso di reclamo o di ricorso dinanzi al Tar.
La recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione (n. 9892 del 14/03/2012) ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica una grave lacuna nell’ordinamento giuridico italiano: la mancata predisposizione di una seria sanzione nei confronti dei genitori che trascurino, colposamente o intenzionalmente, di assolvere il loro dovere di istruire la prole.
Si moltiplicano, negli ultimi anni, le segnalazioni di casi di maltrattamento e abuso nei confronti degli alunni, proprio da parte di coloro che dovrebbero tutelarli: gli insegnanti (talvolta in concorso con i Dirigenti scolastici).
Il docente deve verificare la sicurezza della struttura alberghiera.
La libertà di insegnamento non è una patente per propagandare idee aberranti: cosa fare se l’insegnante travalica i propri compiti e compie il reato di istigazione all’odio razziale.
Non c’è dolo se il supplente accetta incarichi a tempo determinato senza dichiarare l’esercizio contestuale di un’attività commerciale.
Alcune “regole” per garantire il corretto inserimento degli alunni a scuola.
Il diritto di partecipazione senza oneri aggiuntivi.