Il congedo matrimoniale per il personale della scuola spetta anche ai supplenti, tenendo però conto della durata del contratto.
Sull’argomento l’ARAN si è più volte espressa con alcuni orientamenti applicativi, che riportiamo di seguito.
Un docente sposatosi il 13 agosto, durante un contratto a tempo determinato presso un Istituto con durata fino al 31 agosto, può fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale in un altro Istituto dove è stato immesso in ruolo dal 1° settembre?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”.
Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Pertanto, nel caso prospettato, il docente dovrà necessariamente usufruire del congedo matrimoniale all’interno del contratto a tempo determinato poiché l’evento matrimonio è avvenuto all’interno di un periodo in cui il docente non solo aveva un rapporto di lavoro con la scuola ma anche la possibilità di fruire dei 15 giorni consecutivi all’interno dello stesso, avendo questo scadenza il 31 agosto ed essendo l’evento matrimonio avvenuto il 13 agosto.
Orientamento applicativo CIRS107
Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?
Il CCNL del 19/04/2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”.
Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.
Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.
Orientamento applicativo CIRS101
Un docente a tempo determinato ha diritto a fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale per un matrimonio contratto prima della stipula del rapporto di lavoro?
L’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12, prevede che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.
Orientamento applicativo CIRS23