L’art. 19 del CCNL scuola 2006-2009 si occupa di ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato.
Ferie
Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda le ferie, queste sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Malattia
Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
Per il restante periodo il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le suddette modalità.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Solo per il personale ATA il CCNL 2018 ha previsto (anche per i supplenti) permessi specifici per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.
Permessi
Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il dipendente a T.D. ha inoltre diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Alcuni pareri dell’ARAN
L’ARAN si è recentemente espressa su alcuni istituti contrattuali con riferimento al personale a tempo determinato. Riportiamo di seguito i relativi orientamenti applicativi.
SCU_110
In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente?
In merito si osserva che da un lato che l’art. 18, comma 2, lett. c del CCNL 4/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente e ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato.
In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a-g del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione «delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive», salvo l’ipotesi di «individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie» espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018.
Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.
SCU_116
Un docente a tempo determinato ha diritto a fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale per un matrimonio contratto prima della stipula del rapporto di lavoro?
L’art. 19 del CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12, prevede che il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.
SCU_118
Come deve essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?
L’art. 19 del CCNL del 29/11/2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.
- Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello a esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo retando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
- Nel secondo caso, il comma 10 stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.