Dopo le indicazioni per il personale ATA supplenze (vedi il num. 123 – Novembre 2022 di Sinergie di Scuola), riprendiamo la scheda proposta dalla FLC CGIL, con una sintesi delle varie tipologie di assenza per il personale docente con contratto a tempo determinato (fino al 31 agosto o 30 giugno e supplenze brevi).
C’è infatti da tener presente che le regole per la fruizione di permessi, ferie, malattia ecc. in alcuni casi cambiano rispetto al personale di ruolo.
Assenza per malattia
Docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in ciascun anno:
- è intera per il primo mese;
- 50% nel secondo e terzo mese;
- senza retribuzione nei mesi successivi.
Riferimento: art.19 CCNL 2007.
Docenti su supplenze brevi
L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto, nei limiti della durata del contratto, per un periodo massimo di 30 giorni annuali.
La retribuzione in questo periodo è pari al 50%.
Riferimento: art. 19 CCNL 2007.
Gravi patologie
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.
Riferimento: art. 17 CCNL 2007.
Assenze per vaccinazione Covid-19
L’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.
Riferimento: art. 2-bis, comma 1 D.L. 172 del 26/11/2021.
Permessi del personale docente a tempo determinato
- 6 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari – il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato;
- 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami;
- 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente la famiglia anagrafica, affini di 1° grado;
- 15 giorni retribuiti consecutivi per matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
Riferimento: art. 19 CCNL 2007.
Permessi brevi
Al personale a tempo determinato possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero, e comunque massimo due ore, che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del profilo corrispondente.
Riferimento: art. 16 CCNL 2007.
Ferie
Le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Riferimento: art. 13 CCNL 2007.