Nelle scuole capita sovente che al venire meno della causa che ha determinato l’assenza del personale, il lavoratore rientri in servizio anticipatamente. Cosa accade in questo caso al supplente che l’ha sostituito?
Ecco alcuni pareri ARAN.
Il contratto stipulato con il docente assunto a tempo determinato si risolve nel caso di rientro anticipato del titolare?
L’art. 18, comma 2, lett. c del CCNL Scuola 4/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del rientro anticipato del titolare. Tale norma, non essendo stata più ripresa dai successivi CCNL, si deve considerare non più applicabile.
Di contro, l’art. 25, comma 4 del CCNL Scuola 29/11/2007 precisa che per il contratto individuale di lavoro del docente, ivi incluso quello assunto a tempo determinato, è richiesta la forma scritta e che in esso devono essere comunque indicati taluni aspetti essenziali, definiti nelle lettere a-e del medesimo articolo, nonché «le cause che ne costituiscono condizioni risolutive».
Tra queste, l’art. 41 del CCNL Istruzione e ricerca del 19/04/2018, al comma 1, ha previsto anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.
Orientamento applicativo CIRS54
È possibile inserire nel contratto di supplenza, come clausola di risoluzione, il rientro del titolare a causa del venir meno delle condizioni previste dalla Legge 104/1992 per assistenza a persona disabile?
Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL Istruzione e ricerca 19/04/2018, continuano a trovare applicazione le norme contrattuali dei precedenti CCNL dallo stesso non derogate e compatibili con le norme legislative vigenti.
Pertanto, sono tuttora vigenti i commi 6 e 7 dell’art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007 che disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a-g del medesimo articolo, nonché la specificazione «delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive», salvo l’ipotesi di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie» espressamente prevista dall’art. 41, comma 1 del CCNL Istruzione e ricerca 19/04/2018.
Pertanto, nel contratto individuale devono essere indicate, affinché possano essere fatte valere, le cause che ne costituiscono condizioni risolutive, ivi inclusa l’ipotesi oggetto del quesito.
Orientamento applicativo CIRS80
Cosa succede al contratto di supplenza in caso di decesso del titolare intervenuto prima della scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con il supplente?
L’art. 44, commi 6 e 7 del CCNL Scuola 29/11/2007 disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a-g del medesimo articolo, nonché la specificazione «delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive», salvo l’ipotesi di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie» espressamente prevista dall’art. 41, comma 1 del CCNL Istruzione e ricerca 19/04/2018. Pertanto, ipotesi di risoluzione anticipata diverse da quelle espressamente previste dal CCNL devono essere indicate nel contratto di assunzione del dipendente a tempo determinato.
Sulla tematica in esame, peraltro, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza 15381 del 6/06/2019 dalla quale si evince che «ai sensi della Legge 124/1999, art. 4 del D.M. 430/2000, art. 6 e art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007, la supplenza temporanea conferita dal Dirigente scolastico, per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, dall’altro la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, perché l’incarico resta riconducibile alla “species” della supplenza temporanea».
Orientamento applicativo CIRS90