La FLC CGIL ha recentemente pubblicato due schede relative alle supplenze per il personale docente e ATA per l’a.s. 2021/2022 (scheda docenti – scheda ATA).
In particolare, vengono sintetizzate le regole per chiamare i supplenti dalle graduatorie di istituto e le sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze.
Come avviene la convocazione
Per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, la normativa prevede che agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
- l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).
Per l’a.s. 2021/2022 le funzionalità di convocazione dalle graduatorie d’istituto sono state rinnovate.
Le nuove funzioni sono state realizzate a normativa invariata, è stata però aggiunta la gestione dell’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti interessati attraverso una funzione on-line che consente alla scuola di consultare tutte insieme le risposte alla convocazione fatta.
Sanzioni previste per i docenti
Per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze:
- le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD);
- le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso;
- il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto.
Rinuncia ad una nomina
Dalle graduatorie d’istituto, la rinuncia a una proposta o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati (o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza), la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento n quella scuola; la mancata risposta nei termini previsti equivale a rinuncia esplicita.
Mancata presa di servizio
Con riferimento alle graduatorie d’istituto, la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le Istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
Abbandono di una supplenza
L’abbandono di una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto o da MAD comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Sanzioni previste per gli ATA
Per quanto riguarda gli ATA, le sanzioni:
- si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD).
- non si applicano per giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato;
- per mancata accettazione, proroga o conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).
Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).
L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.
Rinuncia
Per le supplenze da graduatorie d’istituto, non sono previste sanzioni.
Mancata presa di servizio
Anche in questo caso, per le supplenze da graduatorie d’istituto, non sono previste sanzioni.
Abbandono di una supplenza
In caso di supplenze da graduatorie d’istituto e da MAD, non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.