La rivisitazione del Codice dei Contratti è strettamente legata all’attuazione del PNRR e resa indispensabile dalla necessità di semplificare e sburocratizzare i procedimenti per, come si usa dire, “mettere a terra” i progetti. Occorre velocizzare i tempi, sciogliere o perlomeno allentare le rigide maglie dei controlli, evitare che la più cieca ala della burocrazia imperante impedisca di aprire e far funzionare i cantieri; insomma, occorre evitare di restituire i soldi ricevuti dall’Europa, che potrebbero davvero (forse) imprimere una spinta reale verso la modernizzazione e l’efficientamento del nostro bel Paese.
Gli effetti si vedranno principalmente negli appalti dei lavori pubblici degli Enti locali, ma anche le Istituzioni scolastiche dovranno fare i conti con la mutazione della principale norma in materia di servizi e forniture, collocate come sono tra l’incudine del loro specifico regolamento di contabilità e il martello di ogni altra regola contabile che sia loro applicabile in quanto pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti.
Dato infatti che il neo approvato Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile (a meno che non si tratti di uno scherzo), e abrogherà il D.Lgs 50/2016 dal prossimo 1° luglio, dovendo essere applicato anche – da tale data - ai procedimenti in corso, vediamo che, ad esempio, l’impatto è immediato sul Piano Scuola 4.0, finanziato per complessivi euro 1.720.800.000 che non sono esattamente bruscolini.
La parte del nuovo Codice che ha subito generato scintille è sicuramente quella che riguarda le procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia di rilevanza europea (art. 50) in riferimento ai lavori pubblici, affidabili con procedura negoziata senza bando fino a euro 5.382.000, con la sola consultazione di alcuni operatori economici (OE), se ce ne sono (5 OE ove esistenti fino a un milione di euro, 10 OE da 1 milione alla soglia comunitaria).
I lavori tuttavia non interessano, generalmente, gli Istituti scolastici in qualità di stazioni appaltanti, che di solito acquistano servizi e forniture: in questi casi sono previsti l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per un importo inferiore a 140.000 euro e una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, se l’importo va da 140.000 a 431.000 euro.
Detto così, sembra proprio una grande semplificazione, anche se il concetto duro e puro di “affidamento diretto” è stato negli anni temperato dall’ANAC che nelle sue Linee Guida esorta a condurre ricerche di mercato come best practice, un suggerimento al quale il Quaderno n. 1 MIUR - Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici raccomanda di conformarsi, prevedendo lo svolgimento di indagini di mercato come primo step dell’iter di affidamento diretto (diretto?) ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
Il successivo cd. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) aveva innalzato la soglia dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino all’ importo di 150.000 euro ma è stato il Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108) a introdurre ulteriori misure di semplificazione in materia di istruzione da adottarsi, nello specifico, a cura delle Istituzioni scolastiche, per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR.
L’art. 55 infatti, al comma 1 lett. b) punto 2) prevede espressamente che:
“2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al ((decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129.”
Tradotto in italiano comune significa che, almeno per i progetti del PNRR, le Istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di beni, servizi e forniture, fino a 130.000 euro, senza apposita delibera del Consiglio di Istituto, derogando al limite di 10.000 euro fissato dal Regolamento di contabilità. Il nuovo Codice dovrebbe inoltre essere auto-esecutivo, non richiede cioè alcuna altra fonte attuativa, oltre alla trentina di Allegati che lo accompagnano e che assorbiranno 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti.
Con il nuovo Codice risulta anche molto più chiaro e semplice il famigerato principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che tanti contenziosi ha provocato, richiedendo numerose interpretazioni del Consiglio di Stato e diversi - non sempre concordanti - interventi di TAR.
Premesso che tale principio era stato introdotto nel D.Lgs 56/2017 senza che fosse indicato in modo esplicito nelle Direttive UE, il nuovo Codice – tra l’altro:
a) ne consente la deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
b) lo prevede solo per gli affidamenti e non anche per gli inviti, vietando – salvo casi motivati e comunque dopo due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico - l’affidamento diretto/l’aggiudicazione al contraente uscente e l’invito al contraente uscente in caso di procedura negoziata (non si pone più il problema dei precedenti invitati non aggiudicatari);
c) lo esclude quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea).
Insomma, sembra quasi una passeggiata gestire gli acquisti del Piano Scuola 4.0, con procedure di affidamento diretto veramente diretto fino a 139.000 euro, IVA esclusa.
Per chi avesse ancora dubbi e perplessità, l’esordiente Codice introduce anche il nuovissimo importante principio della fiducia, che “favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.
Ci deve essere cioè fiducia nell’azione legittima e corretta dei funzionari pubblici, nessuno escluso, dissipando (finalmente?) le lunghe ombre del sospetto e della corruzione che sembrano aver finora dato origine a un corposo susseguirsi di indicazioni, linee guida, pareri e suggerimenti vari.
Una vera a propria rivoluzione, almeno fino al 2024, quando dovranno essere pubblicate le nuove direttive comunitarie in materia d’appalti, che saranno poi recepite dai singoli Stati membri nel giro di un anno e mezzo, con conseguente revisione della normativa appena elaborata.
Nel frattempo, speriamo che i lavori di costruzione della nuova scuola del paese di “Chissàdove” non siano affidati senza bando a mio cugino: lo conosco, per rispettare i tempi subappalterà al primo che passa per la strada...
Per approfondimenti, si segnala nel num. 128 - Aprile 2023 di Sinergie di Scuola un approfondimento che sintetizza gli aspetti di maggior interesse per le istituzioni scolastiche.