La scuola ha fatto da apripista per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Infatti, dal 1° settembre 2021, il personale scolastico ha dovuto possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid per poter lavorare.
Le istituzioni scolastiche sono state le prime a sperimentare il controllo in entrata, dapprima attraverso l’App VerificaC19, già utilizzata in altri ambiti (ristoranti, bar, musei, palestre, cinema…), poi tramite un’apposita piattaforma realizzata ad hoc dal Ministero dell’Istruzione. Solo dal successivo 15 ottobre, l'obbligo è stato esteso anche a tutti gli altri ambiti lavorativi, pubblici e privati.
Ma la scuola è differente anche sotto altri punti di vista.
Innanzitutto, è l’unica pubblica amministrazione in cui anche gli utenti devono presentare il Green pass. Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2 […]”.
Quindi, non solo i fornitori o i consulenti, ma anche i genitori che vogliano accedere all’istituto scolastico debbono avere il Green pass. Al momento, in nessun altro ente pubblico è necessario, salvo che nelle strutture sanitarie per gli accompagnatori e per i visitatori (ma non per i pazienti).
Altra differenza riguarda le conseguenze del mancato possesso della certificazione da parte del lavoratore: se non si esibisce la certificazione verde Covid-19 oppure un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica. La conseguente assenza dal servizio è qualificata come “assenza ingiustificata” e determina l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. La sospensione del rapporto di lavoro decorre invece dal quinto giorno di assenza ingiustificata del personale scolastico. Nelle altre p.a., così come nel privato, il lavoratore non viene sospeso, ma resta in assenza ingiustificata senza retribuzione fino a quando non entra in possesso della Certificazione. Nella scuola, al contrario, la sospensione mantiene la sua efficacia fino al concorrere di due condizioni: il conseguimento della certificazione verde da parte del personale sospeso (così come per tutti gli altri lavoratori) e la scadenza del contratto stipulato con il sostituto (supplenza per una durata non superiore ai quindici giorni).
L’unica differenza “migliorativa” riguarda le sanzioni pecuniarie: infatti, la nuova formulazione del comma 5, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021, a differenza della precedente, non prevede più l’applicazione di sanzioni amministrative per il personale scolastico che risulti sprovvisto della certificazione verde. Tutti gli altri lavoratori, invece, devono pagare una multa da 600 a 1.500 euro.