Con nota 22866 del 27/05/2021 il MI ha fornito indicazioni per quanto concerne l’assegnazione di docenti e dirigenti ad altri enti o associazioni.
Assegnazione per compiti
Restano confermati i contingenti previsti per il triennio 2019/2022. Se risultino posizioni vacanti a seguito di rinunce, revoche, cessazioni o destinazioni a diversi incarichi, le Direzioni generali interessate procedono a nuove individuazioni mediante scorrimento delle graduatorie. Se esaurite, l'Ufficio competente attiva nuove selezioni. Al personale individuato sarà attribuito l’incarico per l’a.s. 2021/2022.
Assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale
Le assegnazioni si effettuano nel numero massimo di 100 unità e hanno durata annuale, comportando il collocamento fuori ruolo per l’a.s.2021/2022.
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 10 giugno 2021 al seguente indirizzo pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Assegnazioni presso associazioni professionali dei Dirigenti scolastici e del personale docente
Le assegnazioni possono essere concesse nel limite massimo di 50 unità, hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’a.s. 2021/2022.
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro le ore 23,59 del 14 giugno 2021 al seguente indirizzo pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Collocamento fuori ruolo
Le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido come servizio d’istituto. I collocamenti fuori ruolo con durata superiore a 5 anni comportano la perdita della sede di titolarità. L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale.