Come abbiamo anticipato, il MI ha pubblicato una nota di chiarimenti relativi al DPCM 18 ottobre 2020 con indicazioni in merito agli adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche.
Il Ministero innanzitutto chiarisce che la disposizione normativa è di carattere generale e fa espresso riferimento agli “specifici contesti territoriali”; pertanto, non dispone in maniera perentoria di modificare l’esistente in assenza di dichiarati stati di criticità o di pericolo. Dove le situazioni territoriali, anche grazie al lavoro concertato durante i mesi estivi, hanno mostrato di funzionare, nulla ha la necessità di essere al momento cambiato, fatte salve eventuali situazioni di criticità da esporre e affrontare ai tavoli regionali.
Scuola dell'Infanzia e Primo ciclo
Non cambia nulla e resta garantito l’ordinato svolgimento in presenza dell’attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise motivazioni didattiche e a una esigenza sociale complessiva.
Secondo ciclo di istruzione
Solo ed esclusivamente “previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali ”, le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad adottare ulteriori “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”.
A seguito della comunicazione delle autorità regionali, locali o sanitarie della situazione di criticità e di particolare rischio, riferita ad uno specifico contesto territoriale, e delle deliberazioni assunte in sede di Riunione di Coordinamento regionali e locali, le scuole secondarie di secondo grado adottano ulteriori forme di flessibilità, anche incrementando il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, e modulano ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani; nell’ambito di questa ulteriore modulazione, dispongono che l’ingresso a scuola non avvenga prima delle ore 9.00.
Nelle scuole secondarie di secondo grado presso le istituzioni convittuali:
- le classi di soli convittori potranno mantenere l’orario di inizio delle lezioni già definito;
- le classi ove solo una parte di studenti sia composta da convittori dovranno modificare l’orario di inizio delle lezioni, posticipandolo a partire dalle ore 9.00; i convittori attenderanno l’arrivo a scuola dei compagni, opportunamente vigilati dagli educatori.
Quindi, le “situazioni critiche e di particolare rischio”, rappresentate da autorità sanitarie ed enti locali, sono le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito, anche con riferimento all’ingresso posticipato alle ore 9.00, che deve essere disposto unicamente qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.
Salvo i casi suddetti, non è necessario modificare orari di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti, turni delle mense, orari di esercitazioni e laboratori e tutto quanto sia collegato alla scansione temporale definita dall’inizio dell’anno scolastico.
Nella definizione di eventuali rimodulazioni dell’organizzazione didattica è essenziale, dunque, che:
- a seguito della comunicazione da parte delle autorità sanitarie e degli enti locali delle sopraggiunte situazioni critiche e di particolare rischio siano tempestivamente convocate le Riunioni di Coordinamento regionali e locali, per definire le misure da adottare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurino coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche e all’azione dei Dirigenti scolastici;
- sia assicurato un flusso informativo costante e diretto tra istituzioni scolastiche, UAT e USR per qualsiasi criticità. Si raccomanda ancora una volta di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali, evitando di ricorrere ad altre fonti di qualsiasi tipo, che hanno ingenerato e ingenerano effetti distorsivi, dovuti alle inevitabili semplificazioni o alle interpretazioni spesso fantasiose prodotte dall’effetto “passaparola”.
Riunioni e rinnovo degli organi collegiali
Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte sia in presenza sia a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti. Il DPCM introduce la possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.
Ricorso alla DDI
La didattica digitale integrata resta complementare alla didattica in presenza. Il Piano Scuola ha previsto l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali,
di cui va favorito l’apprendimento in presenza. Inoltre, anche nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto all’istruzione di tutti gli alunni. Le nostre istituzioni scolastiche, del resto, continuano a essere un ambiente sicuro e tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi di “quarantena”, può continuare a svolgersi in presenza.