Sinergie di Scuola

Con nota prot. n. 7201 del 27/07/2015 il Miur fa sapere che sono in corso di stampa presso l'Istituto Poligrafico dello Stato i modelli di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che riportano il riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008, di cui all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012.

Tali modelli verranno successivamente consegnati, come di consueto, tramite l'Istituto Poligrafico, agli Ambiti Territoriali e quindi alle Scuole; essi verranno utilizzati anche per coloro che hanno sostenuto l'esame di Stato nel corrente anno scolastico sul previgente ordinamento. A seguire saranno rese disponibili alle scuole le funzioni dell'area SIDI di Gestione Alunni - Esiti Esami di Stato a.s. 2014/2015, che consentiranno di stampare i diplomi secondo il nuovo formato.

Sui diplomi di Stato afferenti al nuovo ordinamento dovranno essere riportate le relative diciture di cui al D.M. 29 gennaio 2015, n.10, allegato D; sui diplomi rilasciati agli studenti che hanno sostenuto l'esame di Stato sul previgente ordinamento dovrà essere riportata, invece, la denominazione secondo la formulazione del previgente ordinamento.

Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all'anno scolastico 2013/2014 e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per tutti i diplomati siano stati predisposti i diplomi, altrimenti occorre provvedervi), tutti questi devono essere restituiti, previo annullamento, con nota di trasmissione a firma dei Dirigenti scolastici, agli Ambiti territoriali, con indicazione del loro numero complessivo. Dell'avvenuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve. La restituzione dei diplomi agli Ambiti territoriali e l'acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle istituzioni scolastiche e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico.

Infine, ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso in cui questi non siano disponibili per la firma prima del termine della chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.

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