Con nota prot. n. 4855 del 24/07/2015 ha fornito chiarimenti circa l'eventuale deroga all'assolvimento dell'obbligo di istruzione per i bambini adottati che permangono, per un ulteriore anno, nella scuola dell'infanzia.
A proposito, il Miur ricorda che la nota del Dipartimento per l'Istruzione prot n. 547 del 21/02/2014, i cui contenuti sono richiamati nelle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, evidenzia la "straordinarietà e specificità degli interventi in questione" e invita i Dirigenti scolastici ad esaminare "i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati".
Con la stessa nota il Dipartimento precisa che "solo a conclusione dell'iter sopra decritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente scolastico - sentito il team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art.114, comma 5 del D. Lgs. n. 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa".
Tali interventi sono adottati, dopo un'attenta verifica della sussistenza delle condizioni e sempre in completo accordo con le famiglie interessate, anche presso le istituzioni scolastiche paritarie, per le quali l'avvio dell'iter procedurale e la successiva decisione risultano di competenza del Coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il team dei docenti.