Facendo seguito agli orientamenti assunti recentemente dal Ministero del lavoro (interpello n. 30 del 6 luglio 2010 e nota del 7 luglio 2011), l'Inps è nuovamente intervenuto sulla fruizione dei benefici ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e art. 33, comma3 della legge n. 104/92.
In particolare, con il messaggio n. 24705 del 30 dicembre scorso, l'Istituto ha chiarito che, per quanto riguarda il diritto del famigliare del lavoratore disabile grave a beneficiare del congedo straordinario e dei pemessi di cui al comma 3, art. 33, legge 104/92, durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile medesimo non può essere escluso a priori ma deve essere valutato caso per caso.
Inoltre, lo stesso istituto ha precisato che l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, nella parte in cui stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità", deve essere inteso nel senso che è possibile la contemporanea fruizione dei permessi sia da parte del lavoratore in situazione di disabilità grave sia del familiare lavoratore referente dell'assistenza al disabile.