Facendo seguito alla circolare 155/2010, relativamente alle modifiche apportate dall’art. 24 della legge 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, l’Inps, con il messaggio n. 1740 del 27 gennaio 2011 fornisce alle proprie Sedi alcuni chiarimenti di carattere operativo-procedurale.
Riguardo il paragrafo 2, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.
In merito al paragrafo 7, l’Inps ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Saranno quindi sospesi i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) e agli interessati saranno inviate lettere specifiche, con le quali verrà richiesto di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti - previsti dalle nuove disposizioni normative - per la fruizione dei permessi in oggetto.
Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.