Non è necessaria, nell'attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato supplente per l'a.s. 2015/16 fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.
Il chiarimento è contenuto nella nota prot. n. 28853 del 7/09/2015, con la quale il Miur ricorda che il comma 99, dell'art. 1, della Legge 107/15 stabilisce che per i soggetti assunti in ruolo nella Fase B l'assegnazionedella sede di servizio awiene al termine della stessa fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.
In questo caso, l'assegnazione avverrà al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali (fino al 31/08), e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenzefino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 1° settembre 2016 le sedi di servizio saranno attribuite al personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione dei medesimi alla procedura di mobilità territoriale relativa all'a.s. 2016/17. Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 1° luglio, le sedi di servizio saranno attribuite entro tale data dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base delle indicazioni operative che ciascun USR diramerà.
La partecipazione alle operazioni di trasferimento per l'acquisizione della sede definitiva partirà, in ogni caso e come per i passati anni scolastici, dall'ambito provinciale.