Sinergie di Scuola

I responsabili del servizio di trasporto scolastico sono imputati di abbandono di minore (art. 591 c.p.) per avere, quali preposti alla custodia dei giovani, lasciato scendere un ragazzino dallo scuolabus prima di essere giunti all'edificio scolastico e prima dell'affidamento al personale didattico. Il minore, considerate le condizioni precarie di viabilità per una recente nevicata, era caduto per terra procurandosi lesioni al volto.

La condanna del Tribunale era stata confermata dalla Corte d'Appello di Potenza.

La Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza 8 febbraio – 27 marzo 2012, n. 11655, ha rigettato il ricorso dei ricorrenti.

"Per ciò che riguarda i profili di diritto sostanziale, - si legge nella sentenza - il delitto ascritto agli imputati è integrato dall'omesso adempimento, da parte dell'agente, dei doveri di custodia e di cura sullo stesso incombenti in ragione del servizio prestato, in modo che ne derivi un pericolo per l'incolumità della
persona incapace. L'azione illecita consiste nell'abbandono e non già nel pericolo che ne è la conseguenza. Pertanto, ai fini dell'elemento soggettivo della fattispecie, non rileva che il soggetto agente abbia sottovalutato il rischio (tanto incombente che esso ebbe a verificarsi in concreto) a cui andava incontro il minore, nella convinzione che nulla gli sarebbe occorso in pregiudizio alla sua incolumità, ma soltanto la completa rappresentazione della situazione di abbandono in cui il minore versava. In sostanza ogni abbandono deve essere considerato pericoloso poiché l'interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore"
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La nozione di custodia sottende infatti quella di non esporre il minore a pericoli per la propria incolumità: la violazione al dovere di accompagnamento sino alla struttura scolastica, che avrebbe preso in carico il giovane, è azione obiettivamente integratrice del fatto illecito, anche tenendo conto del fatto che l'ampiezza del percorso che il ragazzo avrebbe dovuto percorrere a piedi (circa 500 metri), era tale da rendere non soltanto possibile, ma anche probabile lo scivolamento sul terreno stradale, insidiato da neve e ghiaccio.

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